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Crac bancari, arriva il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

Benefici e modalità di accesso

Roma – Arrivano gli indennizzi per i risparmiatori coinvolti dai crac bancari: automatici per una platea stimata al 90% del totale, ovvero chi ha un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea. Per il restante 10% circa, la creazione di un indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte di una Commissione tecnica attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che conducono all’erogazione diretta dell’indennizzo. Vengono rafforzate l’indipendenza della Commissione tecnica e la sua capacità operativa. Sono questi i punti salienti delle nuove disposizioni previste per l’attuazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 relative al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), dettagliate con il Decreto Crescita e con il successivo decreto attuativo. Il Fondo ha una dotazione iniziale di oltre 1,5 miliardi di euro: 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente  more uxorio o di fatto (secondo quanto previsto dalla legge sulle unioni civili del maggio 2016), ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.
Sono esclusi dalle prestazioni del FIR, tra gli altri, gli strumenti finanziari in possesso di soggetti diversi dai precedenti (fra cui controparti qualificate e clienti professionali) alla data della messa in liquidazione della banca, quelli acquistati e in possesso di soggetti che abbiano avuto, al primo gennaio 2017, nelle banche o loro controllate incarichi quali componente del Cda o degli organi di controllo, membro del collegio sindacale, consigliere delegato, direttore e vice direttore generale, nonché parenti ed affini di primo e secondo grado.

E’ stato previsto un indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti subordinati: per entrambe le platee, dall’ammontare di tale indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

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