Fase 2 Covid, ecco cosa prevede il decreto rilancio per le locazioni. L’analisi di Giampiero Stuppia
Roma – Molti i dubbi, molti gli interrogativi sul decreto legge “Rilancio”, il team dello Studio Flexad è al lavoro per analizzare ogni dettaglio ed individuare le soluzioni che la norma emanata durante l’emergenza Covid consente di applicare. Sul tema delle locazioni commerciali abbiamo però voluto approfondire alcuni concetti con l’avvocato Giampiero Stuppia che nel merito afferma: sostanzialmente il provvedimento sembra ripercorre la linea del credito d’imposta già tracciata nei precedenti provvedimenti, non comportando – sotto tale aspetto – alcun aspetto connotato da sostanziale novità.
All’ Art.31 si prevede al I Comma “…..ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale,agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.
Al comma 2) dovrebbe essere precisato che “Il credito d’imposta …. in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Mentre per le struttura alberghiere il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
E’ precisato – prosegue Giampiero Stuppia – che il credito d’imposta di cui ai commi è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
E’ prevista condizione per usufruire del credito d’imposta i locatari devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
E’ precisato il soggetto avente diritto al credito d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta (al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare)
Oltre ad altro è previsto che il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istitutidi credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La previsione – conclude – al comma 11, che le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, lascia purtroppo presagire che l’operatività non sarà immediata ma, orientativamente non prima del prossimo giugno con previsione ottimistica.”