Imprese e coronavirus, al via i contributi a fondo perduto
L’Agenzia Entrate ha stabilito modalità e termini per presentare l’istanza online, su apposito modello, dal 15 giugno al 13 agosto
Roma – Si parte dall’articolo 25 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede lo stanziamento di specifici contributi a fondo perduto per il sostegno delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”. IL Governo ha dunque demandato alla Agenzia delle entrate sia la concessione del contributo a fondo perduto, sia l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.
Ma non è che le cose siano poi così semplici, il fondo perduto infatti viene computato sulla base della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, secondo le seguenti percentuali:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
- In ogni caso è previsto un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Va anche evidenziato che lo stesso contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
L’istanza di ammissione al contributo a fondo perduto dovrà essere presentata mediante compilazione di uno specifico modulo appositamente predisposto dall’Agenzia delle Entrate (“Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto” (cliccare qui per scaricare il modello dal sito Agenzia Entrate).
L’Istanza è predisposta in modalità elettronica ed i criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020, sono contenuti nelle dettagliate istruzioni allegate al modello dell’istanza.
Criteri specifici sono stabiliti per la determinazione del contributo per i soggetti che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 o abbiano sede in territori colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza al 31 gennaio 2020 (cfr. punto 2.4 della circolare dell’Agenzia delle Entrate).
Queste le informazioni necessarie richieste dall’Agenzia Entrate:
- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- ·nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono:
- inferiori o uguali a 400.000 euro,
- superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
- superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
- l’indicazione se il soggetto al 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza “Covid-19”, aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto;
- l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
- l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
- l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa.
L’istanza, inoltre, deve contenere altri tipi di documentazione che saranno definiti dal commercialista in base alla singola situazione del contribuente richiedente.
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o presentata tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. A tal tal fine, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.
In caso di errore, è possibile presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
A seguito della presentazione dell’Istanza, entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ovvero il rigetto motivato della stessa.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’iban indicato nell’istanza. La pratica è particolarmente delicata ed è quindi consigliabile affidarsi sempre a professionisti avveduti e bene informati.
Fonte: Studio Flexad di Roma