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A livello informatico la Corte è non si limita solo a fornire informazioni sulle normative che ne regolamentano e specificano l’attività, ma anche a consentire l’interazione tra avvocati e Giudici, permettendo l’inoltro di documentazione e comunicazioni attraverso procedure sicure, in aree riservate e protette all’interno di un proprio ed innovativo portale web.
La Corte ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall’affidamento o dalla fiducia, quali: trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolamentati.
Non rientrano nella competenza della Corte le controversie in materia di mandato, fatta eccezione i casi in cui il mandatario è un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 “Legge sulle Imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi“, od esercente attività fiduciaria in ordinamenti diversi da quello sammarinese.
Il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme è l’organo cui spetta il compito di dirimere gli eventuali conflitti di competenza tra l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e la Corte per il Trust, secondo le procedure, in quanto compatibili, previste dal Titolo VII, Capo I (“Conflitti di Giurisdizione“) della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55 “Disciplina sull’organizzazione, le incompatibilità , il funzionamento, le forme dei ricorsi e dei procedimenti, gli effetti delle decisioni del Collegio Garante della costituzionalità delle norme“.
La Corte è composta da un Presidente e da sei membri effettivi, eletti dal Consiglio Grande e Generale con maggioranza qualificata dei due terzi dell’Assemblea. Sono eleggibili dal Consiglio coloro i quali sono o sono stati professori universitari ordinari in materie giuridiche, i magistrati, gli ex magistrati e i laureati in giurisprudenza con esperienza professionale almeno ventennale nell’ambito delle materie specifiche afferenti al ruolo. I candidati possono essere di cittadinanza sammarinese o estera. L’elenco delle candidature è formulato dall’Ufficio di Presidenza e presentato all’organo parlamentare dai Capitani Reggenti. Una volta eletti, i membri ed il Presidente, prestano giuramento nelle mani dell’Eccellentissima Reggenza.
Il Presidente e i membri della Corte sono nominati per cinque anni e sono rinnovabili. Alla scadenza del mandato, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi membri o al loro rinnovo.
La Corte non è soggetta alle disposizioni sull’Ordinamento Giudiziario. Il Presidente ed i membri della Corte non sono componenti del Consiglio Giudiziario.
L’elezione e la nomina dei membri della Corte, nonché il regime delle incompatibilità ed i casi di astensione e ricusazione, sono regolamentati dalla Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n.1 “Disposizioni per l’attivazione ed il funzionamento della Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari“, in deroga alla Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 “Disposizioni sull’Ordinamento giudiziario“.
Il Presidente e i membri della Corte, pena la decadenza, non possono ricoprire incarichi o comunque svolgere attività nell’ambito di associazioni di natura politica o sindacale, non possono essere candidati in elezioni politiche o amministrative, né esercitare attività commerciali o industriali, non possono ricoprire l’incarico di amministratore o sindaco di società, sia nel territorio della Repubblica che all’estero, né possono esercitare la libera professione nel territorio della Repubblica.
La rinuncia all’ufficio avviene mediante dimissioni presentate alla Reggenza e ha effetto immediato.
fonte: Studio Flexad di Roma