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RSM, Andrea Vicari eletto nuovo presidente della corte dei Trust e rapporti fiduciari

Repubblica di San Marino – Andrea Vicari è il nuovo Presidente della Corte dei Trust e Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino per il quinquennio 2020-2025. Si tratta di una importante struttura istituita nell’ambito della giurisdizione ordinaria con la Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n. 1.
A livello informatico la Corte è non si limita solo a fornire informazioni sulle normative che ne regolamentano e specificano l’attività, ma anche a consentire l’interazione tra avvocati e Giudici, permettendo l’inoltro di documentazione e comunicazioni attraverso procedure sicure, in aree riservate e protette all’interno di un proprio ed innovativo portale web
il Parlamento della Corte, dopo la ratifica della nomina presidenziale, ha nominato come giudici il prof. Filippo Noseda del King’s College di Londra, il dott. Luigi De Ficchy (ex Procuratore di Perugia), Chiara Tenella Sillani (Università Statale di Milano), Luc Thévenoz (Università di Ginevra), e Franco Anelli (Rettore della Università Cattolica di Milano). 
Il nuovo presidente vanta una esperienza pluriennale ed altamente qualificata nella progettazione e realizzazione di strategie e strutture di conservazione e trasmissione della ricchezza.

La Corte ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall’affidamento o dalla fiducia, quali: trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolamentati.
Non rientrano nella competenza della Corte le controversie in materia di mandato, fatta eccezione i casi in cui il mandatario è un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 “Legge sulle Imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi“, od esercente attività fiduciaria in ordinamenti diversi da quello sammarinese.
Il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme è l’organo cui spetta il compito di dirimere gli eventuali conflitti di competenza tra l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e la Corte per il Trust, secondo le procedure, in quanto compatibili, previste dal Titolo VII, Capo I (“Conflitti di Giurisdizione“) della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55 “Disciplina sull’organizzazione, le incompatibilità , il funzionamento, le forme dei ricorsi e dei procedimenti, gli effetti delle decisioni del Collegio Garante della costituzionalità delle norme“.

La Corte è composta da un Presidente e da sei membri effettivi, eletti dal Consiglio Grande e Generale con maggioranza qualificata dei due terzi dell’Assemblea. Sono eleggibili dal Consiglio coloro i quali sono o sono stati professori universitari ordinari in materie giuridiche, i magistrati, gli ex magistrati e i laureati in giurisprudenza con esperienza professionale almeno ventennale nell’ambito delle materie specifiche afferenti al ruolo. I candidati possono essere di cittadinanza sammarinese o estera. L’elenco delle candidature è formulato dall’Ufficio di Presidenza e presentato all’organo parlamentare dai Capitani Reggenti. Una volta eletti, i membri ed il Presidente, prestano giuramento nelle mani dell’Eccellentissima Reggenza.
Il Presidente e i membri della Corte sono nominati per cinque anni e sono rinnovabili. Alla scadenza del mandato, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi membri o al loro rinnovo.

La Corte non è soggetta alle disposizioni sull’Ordinamento Giudiziario. Il Presidente ed i membri della Corte non sono componenti del Consiglio Giudiziario.

L’elezione e la nomina dei membri della Corte, nonché il regime delle incompatibilità ed i casi di astensione e ricusazione, sono regolamentati dalla Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n.1 “Disposizioni per l’attivazione ed il funzionamento della Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari“, in deroga alla Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 “Disposizioni sull’Ordinamento giudiziario“.

Il Presidente e i membri della Corte, pena la decadenza, non possono ricoprire incarichi o comunque svolgere attività nell’ambito di associazioni di natura politica o sindacale, non possono essere candidati in elezioni politiche o amministrative, né esercitare attività commerciali o industriali, non possono ricoprire l’incarico di amministratore o sindaco di società, sia nel territorio della Repubblica che all’estero, né possono esercitare la libera professione nel territorio della Repubblica.
La rinuncia all’ufficio avviene mediante dimissioni presentate alla Reggenza e ha effetto immediato.

fonte: Studio  Flexad  di Roma

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