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Il Trust patrimoniale interno strutturato, opportunità per difendersi dalle intemperie fiscali

Roma – L’ attuale situazione emergenziale evidenzia in maniera ancorpiù pregnante e significativa, l’importanza della pianificazione patrimoniale e successoria: Il clima di incertezza rende necessariamente inderogabile una riflessione in tal senso. 

Le famiglie devono cominciare ad interrogarsi sulla necessità di pianificare la creazione di strumenti di pianificazione patrimoniale successoria  che oggi diventano necessari non solo per proteggere il patrimonio creato in anni di fatica dall’imprenditore, ma anche per ottimizzare il carico fiscale successorio che, molto probabilmente, aumenterà. 

Da non trascurare le implicazioni che un efficiente gestione del patrimonio famigliare può avere nel caso in cui i figli decidano di emigrare verso altri paesi e di farsi una propria vita all’estero. 

In tali casi, è assolutamente necessario prevedere una pianificazione successoria efficace perché nel caso in cui il proprio figlio risieda all’estero potrebbe trovarsi nella spiacevole situazione di vedersi tassato con un imposta di successione nel paese estero. 

L’istituto del Trust attualmente presenta maggiore efficacia e flessibilità rispetto alle alternative quali il fondo patrimoniale, la gestione fiduciaria o la holding di famiglia.  

Grazie ai numerosi interventi ed univoci interventi della Suprema Corte ( se ne contano 26 nel solo anno 2019) che dobbiamo quindi oggi considerare consolidata, gli atti di destinazione dei beni in trust sono esentati dall’imposta sulle successioni e donazioni, e sono soggetti ad imposta fissa di registro. 

E’ comunque sempre possibile aderire all’impostazione data dall’Agenzia delle Entrate e tassare immediatamente il patrimonio conferito, utilizzando le aliquote ( e le franchigie) attualmente in vigore che sono – si ricorda – molto favorevoli anche solo se si considerano analoghe imposte in essere nel panorama europeo ed Inglese senza incorrere in un rischio di inasprimento delle aliquote in futuro. 

Lo Studio Flexad sta ponendo molta attenzione a questa tematica. Non bisogna infatti attendere che la situazione evolva in base ad accadimenti ad oggi non prevedibili, ma in qualche modo effettuare una ricognizione accurata e mettere al riparo da ogni intemperia possibile il proprio patrimonio personale o societario che sia. 

Ma ora cerchiamo bene di focalizzare cosa sia il trust: 

Il Trust è un negozio giuridico, con il  quale beni o diritti vengono posti sotto il controllo del Trustee affinchè quest’ultimo li gestisca secondo le indicazioni fiduciariamente conferite dal  Disponente, a favore di uno o più soggetti, i Beneficiari, o per un determinato scopo.  

Con l’istituzione del trust, il disponente si spossessa completamente e definitivamente dei beni, i quali entrano a far parte di un patrimonio separato e autonomo, nelle mani del trustee. 

 Al termine della durata prevista, il trustee assegnerà i beni ai beneficiari finali, che ne acquisiranno la proprietà. 

 Con lo spossessamento dei beni il disponente crea un patrimonio separato, nelle disponibilità del Trusteestabilisce con quali regole debba essere amministrato, conservato e successivamente attribuito ai Beneficiari  ed evita – a determinate condizioni – che questo patrimonio possa essere aggredito dalle vicende personali.  

Il trust quindi può adempiere alle funzioni di gestione unitaria del patrimonio, tutela immobiliare, pianificazione successoria, segregazione patrimoniale di scopo, tutela mobiliare ed investimenti, pianificazione familiare, passaggi generazionali e garanzia. 

I soggetti che intervengono sono: il disponente: ossia colui che possiede determinati beni dei quali intende spossessarsi per destinarli  a dei Beneficiari finali o ad uno specifico scopo, mettendoli in un patrimonio separato. 

il  Trustee: è il soggetto che viene nominato per l’intestazione fiduciaria e la gestione dei beni dal disponente e che deve agire secondo le disposizioni ricevute. La figura del trustee è particolarmente rilevante per la tutela dei beni e per garantire il disponente nella efficacia della soluzione. Il trustee è soggetto a vincoli di legge del fiduciario/mandatario e a quanto previsto nell’atto istitutivo e rende quindi opportuno l’intervento di figure professionali e con specifica competenza. i Beneficiari: sono i soggetti che riceveranno i frutti e i benefici derivanti dai beni, durante la vita del trust, e riceveranno i beni in proprietà al termine del trust. il Guardiano: è la figura alla quale si può demandare il controllo dell’operato del trustee, qualora si ritenga opportuno. 

Il trust viene istituito  con l’Atto Istitutivo, nel quale il Disponente stabilisce le regole di funzionamento del trust e indica trustee e Beneficiari. Nello stesso momento, o successivamente, si avranno uno o più atti di destinazione, con i quali verranno trasferite le proprietà dei beni in Trust. Questi atti realizzano il pieno spossessamento dei beni da parte del disponente. In ogni momento della vita del trust, il disponente o altri soggetti possono provvedere con nuovi atti di incremento del patrimonio del trust. Il trust può anche essere istituito in vita e rimanere “silente”, fino al momento della successione, nella quale il Disponente con disposizione testamentaria prevede la dotazione dei beni al trust che, in quel momento, inizia a operare. 

Non vi sono particolari restrizioni nella destinazione dei beni in trust- chiarisce Flexad –  e ogni bene o diritto suscettibile di valutazione economica è conferibile.  

In particolare possono essere conferite 

  • Partecipazioni: per assicurare alle partecipate una gestione unitaria, sostituendo patti parasociali, per prevenire contenziosi tra soci o eredi, per evitare rischi di aggressione o accertamento personale; 

 

  • Beni Immobili: i vantaggi sono la gestione unitaria, non frazionamento della proprietà, non aggredibilità, annullamento del contenzioso sul patrimonio, pianificazione successoria; 

 

  • Investimenti, beni mobili o attività in comune: in tal caso la gestione unitaria e la autonomia e indipendenza del patrimonio rappresentano i principali interesse da perseguire. 

 

Ci sono però molti casi in cui non si può applicare questo percorso o potrebbe essere poco consigliabile, inoltre ogni caso va valutato singolarmente non bisogna mai generalizzare, il trust infatti,  come ogni altro istituto giuridico nel quale si proceda a disporre dei propri beni, spossessandosene, è soggetto alle norme fiscali e civili di tutela dello Stato e dei terzi aventi diritto. E’ ormai consolidata la giurisprudenza nel diritto tributario, in quello fallimentare e in quello civile in genere secondo cui sono o sanzionabili o revocabili gli atti in frode alla legge, quelli di sottrazione fraudolenta dei beni e quelli che vengono realizzati al fine di eludere la normativa obbligatoria. L’istituzione del trust non può in alcun modo violare le norme poste a: 

  • Tutela del fisco in caso di sottrazione fraudolenta dei beni; 
  • Tutela dei creditori, in caso di crisi d’azienda o dissesto patrimoniale personale; 
  • Tutela degli eredi e violazione dei diritti di legittima, di patti successori e le altre norme in tema di successione naturale 
  • Tutela dei diritti personali e patrimoniali del matrimonio, dei minori e degli incapaci. 

Per ogni altra informazione il team  Flexad  è a disposizione per specifiche consulenze. 

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