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Sport bonus, Flexad: “prima finestra 2020 con i beneficiari del credito di imposta”

Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono utilizzare la somma in sede di dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, le imprese in compensazione tramite F24

Roma – E’ pronta la lista dei beneficiari del credito d’imposta diretto alle imprese, agli enti non commerciali e alle persone fisiche che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. L’elenco completo è nell’allegato al decreto dello scorso 12 agosto pubblicato sul sito del dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri.
Sotto i riflettori, ricordiamo, è il tax credit previsto, in prima battuta, soltanto per l’anno 2019 (Bilancio 2018, articolo 1, legge n. 145/2018, commi 621-626) ed esteso al 2020 dalla legge n. 160/2019 (Bilancio 2020). Le modalità applicative dell’agevolazione sono quelle fissate con il Dpcm 30 aprile 2019

L’elenco si riferisce alla prima tranche di contribuenti che hanno avuto il via libera all’utilizzo del bonus per le erogazioni 2020 e le cui richieste sono pervenute, via pec, tra il 6 giugno e il 6 luglio 2020. L’ufficio per lo sport che le ha ricevute, verificati i requisiti di ammissibilità, ha inviato agli ammessi un codice seriale identificativo e univoco che serve, tra l’altro, a individuarli nell’elenco. La tabella allegata al decreto riporta, oltre all’identificativo dei soggetti a cui è riconosciuto il bonus, anche l’ammontare della somma erogata a titolo di liberalità a concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici.

Ricordiamo che l’agevolazione, diretta a imprese, enti non commerciali e persone fisiche, consiste in un tax credit pari al 65/% delle erogazioni effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.
Differenti le modalità di utilizzo:

  • le persone fisiche e gli enti non commerciali identificati con il numero seriale indicato nella tabella allega al decreto possono utilizzare il credito d’imposta in occasione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021 e 2022, esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione
  • le imprese possono utilizzare l’importo in compensazione presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi dell’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito dell’ufficio per lo sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il bonus.

L’ufficio dello sport, ricorda il decreto, comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti che hanno effettuato l’erogazione corredato dall’importo riconosciuto come credito di imposta.

Le strutture sportive beneficiarie delle erogazioni liberali, a loro volta, hanno l’obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione degli interventi, devono rendicontare all’ufficio per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

 

Per ogni informazione si può contattare lo Studio  Flexad  di Roma dott.  Luca Scarpa

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