Il fisco nel decreto “Agosto”, la proroga del secondo acconto delle imposte sul reddito e Irap
I contribuenti interessati devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
ROMA – Con la pubblicazione del decreto legge n. 104, nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, il cosiddetto decreto “Agosto”, il Governo ha adottato ulteriori interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Tra le misure introdotte, si segnala quanto previsto all’articolo 98, in materia di proroga della seconda rata o dell’unico acconto delle imposte sui Redditi e Irap. Un approfondimento tematico è stato pubblicato sul sito dello studio Flexad di Roma che così prosegue:
In particolare il “decreto Agosto” prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione del ministro dell’Economia e delle Finanze possono effettuare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, entro il 30 aprile 2021.
Tale disposizione trova applicazione anche in relazione a coloro che adottano il cosiddetto regime fiscale di vantaggio, di cui all’articolo 27, comma 1, del Dl n. 98/2011, quelli che applicano il regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014, e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.
La proroga relativa al secondo o unico acconto opera a condizione che i contribuenti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Si precisa che per tale tipologia di soggetti, in base delle esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria di intermediari e contribuenti e del perdurare dello stato nazionale di emergenza epidemiologica per la diffusione del virus Covid-19, il Dpcm del 27 giugno 2020 aveva già previsto un primo differimento dei termini di versamento relativamente al primo acconto Redditi e Irap.
Il citato decreto, infatti, aveva stabilito che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione del ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuti ad effettuare, entro il 30 giugno 2020, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione; oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
In sostanza, con questa ulteriore disposizione, i soggetti per i quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale possono effettuare il versamento della prima rata dell’acconto delle imposte sui redditi e Irap entro il 20 luglio 2020 o il 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,40% e della seconda o unica rata delle imposte sui redditi e Irap entro il 30 aprile 2021, qualora abbiano subito una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.