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Trasferimento all’estero per lavoro, lo studio Flexad di Roma: “spetta detrazione per la locazione”

Può beneficiare dell’agevolazione il lavoratore dipendente, fiscalmente residente, che ha traslocato da non più di tre anni in un comune a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente

ROMA – In una nota pubblicata sul sito web dello studio  Flexad  di Roma si chiarisce questo importante aspetto normativo-applicativo.  ” Anche al lavoratore dipendente, fiscalmente residente in Italia, che, per motivi di lavoro, trasferisce all’estero la propria residenza, spetta la detrazione per il canone di locazione dell’immobile, purché il trasferimento sia avvenuto da non più di tre anni dalla richiesta dell’agevolazione, in un comune distante almeno 100 Km da quello in cui il contribuente risiedeva in precedenza.
Questo, in breve, il contenuto della risposta n. 288 del 28 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

La richiesta di chiarimenti arriva da un lavoratore dipendente che in data 21 agosto 2019 ha trasferito per motivi di lavoro la residenza all’estero, con contestuale iscrizione all’Aire.
Il contribuente evidenzia che, essendo fiscalmente residente in Italia per l’anno 2019, è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale anno e chiede se anche a lui che si trasferisce all’estero compete la detrazione per canoni di locazione che spetta ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro.

L’Agenzia, in primo luogo, ricorda che l’articolo 2, comma 1 del Tuir stabilisce che sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza e che il comma 2 del medesimo articolo considera residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Le tre condizioni previste, specifica l’Agenzia, sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contemporaneamente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.
Il successivo articolo 3 del Tuir prevede che per le persone residenti in Italia l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese.
Ne consegue che la risposta da parte dell’Agenzia si basa sul presupposto che l’istante sia residente fiscalmente in Italia per il 2019 e residente all’estero per le successive due annualità.

Prendendo in esame la normativa di riferimento, si evidenzia che l’articolo 16, comma 1-bis, del Tuir prevede che ai “lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni. 
Di conseguenza, la detrazione può essere effettuata purché:

  • il lavoratore dipendente abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo
  • il nuovo comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

La circolare la n. 58/2001 ha chiarito che la detrazione, fruibile nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza, spetta a prescindere dal tipo di contratto concluso, in quanto il comma 1-bis non richiama la legge n. 431/1998, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, poiché tale disposizione intende agevolare i dipendenti che, dovendosi trasferire in un comune diverso e distante da quello di origine per motivi di lavoro, sostengono anche l’onere della locazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
Inoltre, con la circolare n. 13/2019 è stato chiarito che il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

Dalla lettura, quindi, della normativa e della prassi amministrativa, nel presupposto che l’istante per il 2019 sia fiscalmente residente in Italia, ne deriva che lo stesso possa accedere per tale annualità alla detrazione prevista dal comma 1-bis dell’articolo 16 del Tuir, mentre per quanto riguarda le successive due annualità potenzialmente agevolabili, nel caso in cui l’istante non sia più fiscalmente residente in Italia, non potrà beneficiare dell’agevolazione e dovrà effettuare nel nostro Paese gli adempimenti fiscali previsti per i soggetti non residenti.
A tal proposito l’Agenzia ricorda che per la determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti fiscalmente non residenti l’articolo 24 del Tuir, prevede, al comma 1, che l’imposta si applica sul reddito complessivo, che è costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e sui redditi tassati separatamente, salvo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo.
In particolare il comma 3 indica quali sono le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti, tra le quali non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall’articolo 16 del Tuir.”

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