Via libera al credito d’imposta per i negozi non censiti in catasto
La misura agevolativa attribuisce un contributo a chi ha dovuto chiudere l’attività pur continuando a dover sostenere il costo dell’affitto e, quindi, prescinde dall’inquadramento immobiliare
Roma – Di recente si sono poste molte questioni e dubbi interpretativi sui crediti di imposta di cui sono beneficiarie attività commerciali che però non risultano per vari motivi censite presso il catasto urbano. Arriva dunque un chiarimento sui locali commerciali non iscritti in Catasto, non ostacola l’accesso all’agevolazione e l’eventuale cessione al locatore del relativo bonus previsto dal decreto “Rilancio” a sostegno degli operatori che hanno continuato a pagare i canoni di affitto degli immobili non utilizzati nel periodo di lockdown. L’Agenzia, con la risposta n. 364/2020, chiarisce che ai fini del beneficio rileva la destinazione dell’immobile.
Il chiarimento è richiesto da una società, con sede legale e operativa in Italia, che a causa dell’emergenza da Covid-19, ha dovuto appunto abbassare la serranda dell’attività commerciale svolta presso un locale in affitto, non accatasto e non accatastabile, perché extraterritoriale e di proprietà dello Stato del Vaticano.
L’istante ha i requisiti per usufruire del credito d’imposta introdotto dall’articolo 28 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) a parziale risarcimento dei canoni versati dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, per la locazione degli immobili rimasti chiusi nei mesi dell’emergenza sanitaria. L’agevolazione spetta soltanto per i locali adibiti allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola e turistica.
L’azienda che ha presentato l’interpello chiede conferma della possibilità di accedere al bonus ed eventualmente cedere il credito d’imposta anche nel suo caso, visto che il negozio in questione non è accatastato né accatastabile perché è extraterritoriale. La società precisa che il contratto di locazione, stipulato in base agli accordi tra Italia e Vaticano, è stato redatto e registrato secondo le disposizioni del codice civile e le disposizioni dell’ordinamento interno.
Con la circolare n. 14/2020, ricorda il documento di prassi, l’Agenzia oltre a precisare che il beneficio spetta soltanto per i locali destinati alle attività individuate dalla norma agevolativa, spiega che i beneficiari della misura anziché fruire direttamente del credito d’imposta tramite compensazione in dichiarazione dei redditi, possono cederlo ai locatori o concedenti o a terzi, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (comma 6 dell’articolo 28, e articolo 122, comma 2, lettera b).
Ai fini del beneficio, osserva quindi l’amministrazione, non rileva l’inquadramento immobiliare ma la destinazione del locale. Per quanto riguarda la vicenda esaminata, da quanto detto dall’istante, il negozio oggetto dell’interpello è destinato a una delle attività per cui spetta il bonus. Di conseguenza, in presenza degli altri presupposti previsti dall’agevolazione, l’istante può usufruire del contributo anche se il negozio non risulta in Catasto e, se preferisce, può “passarlo” al locatore.
Per quanto riguarda quest’ultima eventualità, la riposta n. 364/2020, oltre a riportare quanto previsto dal punto 2, comma 5-bis dell’articolo 28 del Dl n. 34/2020 e cioè che “in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”, rinvia al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020, con il quale sono state fissate le modalità di comunicazione all’amministrazione finanzia della cessione del bonus. (Comunicato stampa fonte Studio Flexad di Roma)