Tax credit per beni strumentali, via libera al Comune senza Ires
La disposizione, che individua chi può e anche chi non può accedere all’agevolazione, non esclude specificamente i contribuenti non soggetti all’imposta sul reddito delle società
Roma – Anche se fuori dal perimetro Ires, il Comune, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, può beneficiare del nuovo credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi, istituito dalla legge di bilancio per il 2020 in sostituzione delle precedenti agevolazioni dell’iper e super ammortamento. L’ampia formulazione letterale della norma, afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 389 del 22 settembre 2020, non pone un veto in questo senso all’ambito soggettivo.
Con la riforma contenuta nell’articolo 1, commi da 185 a 197, del Bilancio 2020 (legge 160/2019) il legislatore ha cambiato forma agli incentivi per chi investe in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono tramontate le discipline del super e iper ammortamento, che premiavano con una maggiorazione del costo di acquisizione e, di conseguenza, con la deduzione di quote di ammortamento e di canoni di leasing più consistenti, ed è entrato in scena un nuovo credito d’imposta “misurato” in base alla tipologia dei beni agevolabili.
Lo sconto fiscale riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Tanto premesso, per rispondere al Comune istante, l’Agenzia ricorda che, in relazione ai soggetti che possono fruirne, il comma 186 della stessa legge, riconosce come beneficiarie tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
L’ampia formulazione letterale del comma 186, che individua chi può e anche chi non può accedere all’agevolazione, non escludendo specificamente i contribuenti non soggetti a Ires ai sensi dell’articolo 74, comma 1 del Tuir, ammette automaticamente al beneficio il comune istante, che intende fruirne in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi che effettuerà nel 2020 nell’ambito della sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica. Un’attività di impresa non soggetta all’imposta sul reddito delle società e rilevante ai fini Iva in quanto commerciale.