Polizze sanitarie, in arrivo i requisiti per le strutture. AssiParioli: “oggi l’esame in conferenza Stato-regioni”
Roma – Si parla sempre più spesso di coperture assicurative in contesto sanitario. Argomento di scottante interesse in seguito all’insorgenza della pandemia e che ha rivoluzionato anche le esigenze in questo settore.
A tal proposito – spiega AssiParioli – sono in fase di pubblicazione i nuovi requisiti per le polizze assicurative relative alla responsabilità professionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per i professionisti della sanità. Il testo attualmente è rimasto al Mise, sarà esaminato dalla Conferenza stato-regioni oggi stesso.”
Si tratta dello schema di decreto sul «regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche private e per gli esercenti le professioni sanitarie», che attua una disposizione della cosiddetta «legge Gelli» (legge 24/2017) che, all’articolo 10, comma 6, prevedeva come entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 31 agosto 2017), il Mise avrebbe dovuto emanare il provvedimento con i requisiti minimi delle polizze.
Tra le novità per i professionisti, il collegamento tra polizza professionale e formazione.
La garanzia assicurativa dunque sarà prestata nella forma «claims made», attuando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.
Nel piano viene poi stabilito che l’esercente la professione sanitaria potrà essere coperto anche aderendo a polizze tramite strutture, sindacati e rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie e che l’esercente possa essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura. Saranno infine disciplinati anche i limiti di recesso da parte dell’assicuratore, che vengono limitati ai casi di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria accertata con sentenza definitiva che abbia comportamento il pagamento di un risarcimento del danno.