Covid-19: nessuna ritenuta Irpef sulle sovvenzioni agli artisti, l’informativa dello Studio Legale Antonaci
L’articolo 10-bis del decreto “Ristori” ha previsto l’esenzione dalle imposte sui redditi e dall’Irap per tutte le somme erogate in via eccezionale per fronteggiare il contraccolpo economico causato dalla pandemia
Roma – Lo Studio legale Antonaci di Roma ha pubblicato una informativa che trae origine da una risposta a quesiti specifici posti relativi al settore degli artisti. E’ di ieri infatti la nota n. 46 del 19 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate risolve il dubbio di un’associazione, che gestisce i diritti degli artisti e degli esecutori musicali. Il chiarimento riguarda il corretto trattamento fiscale cui sottoporre i contributi previsti dall’articolo 90 del decreto “Cura Italia”, contenente misure urgenti a favore della cultura. In particolare, l’istante chiede se le somme percepite dagli artisti in virtù di tale disposizione siano da sottoporre a ritenuta alla fonte e, quindi, imponibili ai fini Irpef, in quanto configurabili come proventi ricevuti in sostituzione di redditi, secondo le ipotesi dell’articolo 6, comma 2, Tuir. Per l’associazione si tratta di contributi esenti da tasse, perché non rientranti in nessuno dei casi indicati da quest’ultima norma.
L’agevolazione in esame, –si legge nel sito dello studio legale – tenendo conto delle ripercussioni economiche causate dalla pandemia e dallo stop forzato alle attività dello spettacolo, ha disposto un utilizzo diverso delle somme messe da parte in base all’articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge n. 633/1941, pari al 10% dei compensi annualmente incassati per la “riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi”, e, ordinariamente, destinate a finanziare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole. Tali importi, quest’anno, infatti, sono stati dirottati a favore di autori, artisti, interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base a un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.
Il decreto 30 aprile 2020, emanato dal Mibact di concerto con il Mef, ha definito i requisiti per l’accesso al beneficio, tenendo anche conto del reddito dei destinatari, e ha stabilito i criteri di distribuzione dell’intera somma a disposizione per le diverse categorie di destinatari.
La determinazione del corretto regime fiscale da applicare agli aiuti erogati va ricercata nell’articolo 10-bis del decreto “Ristori”, che esenta dalle imposte sui redditi e dall’Irap tutti i contributi e le indennità destinate eccezionalmente, a seguito dell’emergenza epidemiologica, agli esercenti attività di impresa, arte o professione, e ai lavoratori autonomi. La norma estende, in pratica, a tutte le sovvenzioni corrisposte a causa della crisi economica derivata dal Coronavirus, il regime di esenzione previsto espressamente per alcune tipologie di aiuti economici di cui all’articolo 27 del decreto “Cura Italia” e articolo 25 del decreto “Rilancio”.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che anche il bonus in questione, destinato ad artisti, interpreti ed esecutori e ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore, previsto dall’articolo 90 del decreto “Cura Italia”, non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori.