Contributi alle imprese di trasporto scolastico, Assistenza Equitalia: “non si applica l’Iva”
Erogati dalla Pa, costituiscono semplici movimentazioni di denaro e non rientrano nel campo applicativo dell’imposta, come espressamente previsto dalle disposizioni normative che la regolano
Roma – Ai contributi destinati alle imprese di trasporto scolastico, prelevati dall’apposito Fondo (articolo 229, comma 2-bis, Dl “Rilancio”) ed erogati, secondo le modalità previste dal Dm attuativo (n. 562/2020), dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite i Comuni – con i quali le stesse imprese hanno in essere contratti – per ristorarle dell’interruzione obbligata del servizio (e del guadagno), a causa dell’emergenza sanitaria, non si applica l’Iva. Tali importi, infatti, si possono qualificare come somme versate a fondo perduto per sostenere le aziende che hanno subito perdite di fatturato.
In particolare, conferma l’Agenzia nella risposta n. 95 dell’8 febbraio 2021, non scontano l’Iva in quanto rappresentano un indennizzo per il mancato completamento del servizio non dovuto ad alcun inadempimento contrattuale, ma unicamente a causa del Covid. Questo inquadramento vale anche se, per determinare il contributo spettante a ciascuna impresa, si utilizza, quale parametro di riferimento “la differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo per i servizi di … previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell’emergenza epidemiologica”, che costituisce soltanto una modalità di calcolo.
In sostanza, l’erogazione dei contributi in argomento si configura come mera movimentazione di denaro e, quindi, è esclusa dall’ambito applicativo dell’Iva. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr n. 633/1972, ai fini dell’imposta non rilevano le “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
A ulteriore supporto del chiarimento, l’Agenzia richiama la circolare n. 34/2013 (e altri documenti di prassi), con la quale, riguardo al trattamento Iva applicabile ai contributi erogati da amministrazioni pubbliche, ha precisato che, in generale, un contributo assume rilevanza ai fini dell’imposta se corrisposto a fronte di un’obbligazione di dare, fare, di non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, ossia un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato e/o per il bene ceduto. Viceversa, l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva vige ogni qualvolta il beneficiario non risulta obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione.
Le somme in questione vengono erogate dal Mit nei confronti dei comuni interessati, in assenza di alcuna controprestazione da parte delle imprese beneficiarie e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, Dpr n. 633/1972. Pertanto, possono qualificarsi quali somme versate a fondo perduto, a titolo di ristoro, alle imprese di trasporto scolastico, per le perdite di fatturato subite nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica.
Inoltre, considerato che la qualificazione di una erogazione quale corrispettivo o contributo (che determina l’applicazione o meno dell’Iva) deve essere individuata in base a norme di legge, l’Agenzia osserva che è lo stesso Dm attuativo a inquadrare le somme quali “contributi”.