Iva auto ridotta per disabilità, FlexAd Associati: “certificazione entro un anno”
Trascorso il termine, il venditore può chiedere la restituzione della maggiore imposta versata soltanto con istanza di rimborso da presentare entro i due anni successivi dalla data del versamento
Roma – La presentazione della certificazione che autorizza l’applicazione dell’Iva ridotta per l’acquisto di una vettura da parte di un contribuente con grave handicap, avvenuta dopo un anno dalla cessione, non consente al venditore di emettere una nota di credito a favore del cliente e recuperare l’imposta tramite una variazione in diminuzione, l’unica strada è la richiesta di rimborso. È quanto riportato in una informativa di FlexAd Associati di Roma.
L’istante ha comperato un’automobile senza chiedere i benefici fiscali previsti per i portatori di handicap gravi perché, al momento dell’acquisto, non aveva ancora ricevuto, da parte della commissione medica competente, la documentazione idonea all’applicazione di tali agevolazioni.
Dopo qualche mese, ottenuti i documenti necessari, l’istante ha richiesto al rivenditore l’emissione di una nota di credito per Iva e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l’imposta di bollo.
Il contribuente vuol sapere se, in effetti, il concessionario può emettere la predetta nota di credito e, di conseguenza, ottenere il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e dell’imposta di bollo.
L’Agenzia delle entrate ripercorre l’iter delle agevolazioni fiscali introdotte e integrate a più riprese a sostegno delle persone con gravi handicap prevedendo sconti sulle tasse per l’acquisto di autovetture utilizzate dagli stessi o dai familiari per il loro trasporto.
Il punto di partenza è stato l’articolo 1 della legge n. 97/1986, che ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili, con ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.
L’agevolazione, in origine limitata alle persone con patente speciale, è stata poi estesa anche a chi non ne è in possesso e ai loro familiari di cui risultano a carico.
Diversi interventi legislativi hanno a più riprese ampliato il raggio d’azione degli sconti.
In particolare, l’articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, ha incluso tra i possibili beneficiari anche le persone con disabilità psichica di gravità tale da avere diritto all’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 46/2001, ha precisato che per la situazione di handicap grave deve intendersi quella definita dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, caratterizzata da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla preposta commissione per l’accertamento dell’invalidità. La stessa commissione deve accertare anche l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
In entrambi i casi, per usufruire delle agevolazioni fiscali, non sono necessari interventi per modificare il veicolo.
L’adattamento dell’auto ai fini della tassazione ridotta è indispensabile, invece, per quei contribuenti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non sono stati dichiarati portatori di “grave limitazione della capacità di deambulazione” da parte delle commissioni mediche competenti.
La circolare n. 21/2010 ha chiarito che in quest’ultimo caso “lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, che lo stesso può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente ‘l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore’, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. È possibile, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992”.
In ogni caso, stabilisce la circolare n. 197/1998, il contribuente, quando acquista l’auto, per non perdere la possibilità di applicare l’Iva ridotta, deve presentare al rivenditore la certificazione comprovante la sua disabilità. Il contribuente può mostrare la certificazione in un momento successivo all’acquisto, mediante esibizione della documentazione attestante il possesso, al momento dell’acquisto dell’autovettura, dei requisiti richiesti per poter fruire dello sconto.
Al verificarsi di tale ipotesi, il concessionario può emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile (articolo 26, comma 3, decreto Iva).
Questa via d’uscita, tuttavia, non è percorribile nella vicenda descritta nell’interpello, poiché è trascorso più di anno dal momento dell’effettuazione dalla cessione del veicolo e, quindi, il venditore non è più in tempo per emettere la nota di variazione in diminuzione come proposto dall’istante. Può, invece, richiedere il rimborso, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione dell’Iva secondo quanto previsto dall’articolo 30-ter del decreto Iva.
L’Agenzia delle entrate aggiunge poi che per quanto riguarda il quesito relativo alle agevolazioni relative al bollo auto e all’imposta di trascrizione, si tratta di risposte non di competenza.