Raccolta differenziata, è detraibile l’Iva dell’attività commerciale
L’individuazione della quota parte ammessa deve avvenire, a opera del contribuente, sulla base del criterio di effettiva afferenza e utilità per la realizzazione di operazioni imponibili
Roma – Il Comune che affida a una società l’attività di raccolta differenziata dei rifiuti, conferendo poi – dietro corrispettivo – quelli riutilizzabili a specifici consorzi per il loro riciclaggio, può detrarre l’imposta addebitatagli dalla ditta appaltatrice relativa ai rifiuti oggetto dell’attività commerciale. Il diritto alla detrazione non è esercitabile nelle annualità precedenti in cui l’attività commerciale non è stata gestita con contabilità separata.
È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 107 del 15 febbraio 2021 fornita dall’Agenzia delle entrate ad un ente locale che aveva posto la questione.
Questo ha commissionato a una società terza l’attività di raccolta differenziata dei rifiuti, che avviene attraverso il ritiro degli stessi già preselezionati e separati direttamente dall’utente, anche mediante l’approntamento di una “piazzola ecologica”. La ditta, per tale servizio, emette fattura con applicazione dell’Iva, che l’istante, finora, non ha mai detratto.
Parte dei rifiuti raccolti (carta, vetro, plastica e legno) viene conferita ad appositi consorzi, allo scopo di procedere al loro riciclaggio. Tali soggetti pagano al Comune una somma parametrata alla quantità e qualità del materiale ricevuto, per la quale l’amministrazione, realizzandosi un’operazione commerciale, emette fattura con Iva al 10% .
Il Comune chiede se, da quest’anno, può detrarre l’imposta addebitata dalla società a cui ha affidato il servizio di raccolta differenziata, in quanto relativa a operazioni rientranti nell’ambito dell’attività commerciale esercitata nei confronti dei consorzi, nonché quella relativa ai costi generali, stabilendone, con criteri oggettivi, una certa percentuale anche per gli anni precedenti, quelli per i quali è ancora possibile presentare la dichiarazione integrativa a favore.
Come consueto, l’approfondimento dei tecnici delle Entrate prende le mosse dalla normativa di riferimento, in forza della quale gli enti non commerciali possono detrarre l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o agricole, limitatamente alla parte imputabile all’esercizio di tali attività . Nel caso di specie, il Comune esercita un’attività commerciale fornendo una prestazione di servizi nei confronti di consorzi e, quindi, può detrarre l’imposta relativa ai costi per beni e servizi inerenti alla medesima attività commerciale, tenendo però in conto che, per quelli utilizzati in parte per operazioni non soggette all’imposta (oppure per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione), la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi.
La distinzione fra acquisti commerciali, acquisti istituzionali e acquisti promiscui deve avvenire sulla base del criterio di effettiva afferenza e utilità dei vari costi per la realizzazione di attività produttive di beni e servizi, e la scelta delle modalità di calcolo dell’imposta correttamente detraibile è demandata al contribuente.
Secondo l’Agenzia, dunque, il Comune può detrarre la quota dell’Iva addebitatagli dalla società affidataria del servizio di raccolta differenziata e relativa ai rifiuti riciclabili, seppure questi derivino dalla generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, che costituisce attività istituzionale per gli enti pubblici. Nel caso specifico, infatti, gli stessi diventano oggetto della successiva operazione commerciale posta in essere nei confronti dei consorzi, in regime di imponibilità Iva.
Per quanto riguarda i periodi d’imposta precedenti, dal momento che la norma (il citato articolo 19-ter) subordina l’ammissione della detrazione alla circostanza che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale, non sarà possibile esercitare il diritto per gli anni in cui il Comune non si è attenuto a tale prescrizione.