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Commercio al dettaglio, bonus affitti: vietato il cumulo con altri crediti

La misura agevolativa non potrà applicarsi ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non è svolta, nemmeno in maniera contestuale, l’attività di vendita al minuto

Roma – Con una pronuncia del Fisco relativa al 23 Aprile u.s. sono stati resi noti  dei chiarimenti ad alcune società con fatturato superiore a 5 milioni di euro, in merito alla fruizione del bonus locazioni.

In particolare, considerando che l’articolo 28, comma 3-bis, del Dl “Rilancio” ha previsto la possibilità per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, di beneficiare di un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, nella misura rispettivamente del 20 e del 10%, le società chiedono se sussiste l’effettiva spettanza di tale agevolazione, considerando che non tutte le attività da loro esercitate costituiscono commercio al dettaglio. In particolare, le istanti chiedono se è possibile fruire del credito d’imposta per intero, tenuto conto che la vendita al dettaglio rappresenta sempre quella prevalente, costituendo più del 50% dei ricavi complessivi, o beneficiarne in funzione di altri parametri di cui tener conto per la relativa quantificazione.

L’Agenzia dopo aver fatto un quadro delle principali disposizioni agevolative in tema di bonus locazioni, inclusa quella che riconosce il beneficio nella misura del 20% anche agli esercenti al dettaglio con fatturato sopra i 5 milioni di euro (articolo 28, comma 3-bis Dl “Rilancio”), ricorda altresì che l’articolo 8 del decreto “Ristori” ha esteso il credito d’imposta di cui al citato articolo 28 ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco allegati allo stesso decreto.

Considerando che nell’istanza di interpello in trattazione viene riferito che le società istanti esercitano non solo attività di commercio al dettaglio ma anche altre attività non riconducibili in tale categoria e considerando inoltre che il fine della norma è quello di agevolare il commerciante al dettaglio, l’Agenzia ritiene coerente con la volontà del legislatore il fatto che le società possano beneficiare del credito d’imposta di cui al comma 3-bis se dalla sola attività di commercio al dettaglio siano derivati, nel periodo d’imposta 2019 (precedente cioè a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”) ricavi superiori a 5 milioni di euro.

Le società dunque potranno beneficiare dell’agevolazione nella misura del 20% dell’importo mensile del canone, relativo ai mesi di marzo e aprile del 2020 e anche al mese di maggio 2020, versato solo da una società, per la locazione dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva attività di commercio al dettaglio, o dei locali in cui sono svolte contestualmente attività al dettaglio e altre attività.

Se il commercio al dettaglio non è svolto nemmeno in maniera contestuale ad altre attività, le società istanti non potranno usufruire del credito d’imposta di cui al comma 3-bis del Dl “Rilancio”.

E’ da evidenziare, inoltre, che secondo le previsioni dell’articolo 8 del Dl n. 137/2020, le società istanti potranno avvalersi, relativamente ai canoni di locazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’articolo 28 del decreto Rilancio, nel caso in cui le attività diverse da quella di commercio al dettaglio risultino contemplate nell’Allegato 1 annesso al citato decreto “Ristori”.

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