titolo pulito

Le “lucciole” non sono esenti dall’imposizione delle tasse

L'attività di meretricio se abituale è assimilabile a lavoro autonomo ed è soggetta ad Iva, ma anche se svolta autonomamente e occasionalmente rientra nella categoria dei redditi diversi, con conseguente imponibilità Irpef

LA SPEZIA – Secondo la Ctr Liguria esercitare il meretricio, occasionalmente o abitualmente, genera, in ogni caso, un reddito imponibile ai fini Irpef, trattandosi di proventi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi, prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera f) del Tuir. Questi, in sintesi, i contenuti della sentenza n. 314 del 21 aprile 2021.

I fatti in causa
La vicenda originava da un pvc, redatto a seguito dell’accesso e della verifica operati presso l’abitazione di una contribuente, in base ad un’autorizzazione rilasciata dal Pm di Genova.
La verifica, in particolare, era stata avviata poiché la Guardia di finanza aveva evidenziato operazioni sul conto corrente della contribuente non giustificate, in assenza di dichiarazione dei redditi, per diversi anni di imposta.
Infatti, i militari avevano rilevato l’avvenuto acquisto di due immobili in Italia, un elevato tenore di vita della signora e l’invio di somme ai familiari, nel paese di origine, extraeuropeo, della contribuente.

Le dichiarazioni della contribuente e l’accertamento
La privata aveva reso a verbale, avanti alla Guardia di finanza, le seguenti dichiarazioni:

  • traeva il proprio sostentamento “dall’esercizio della prostituzione”
  • aveva dovuto far confluire – in più riprese, per evitare controlli – sul proprio conto corrente somme sufficienti per l’acquisto dei due immobili suddetti
  • pensava di acquistarne un terzo, ma poi si è resa conto che non avrebbe potuto sostenere il costo dell’operazione.

L’ufficio, quindi, valutate le risultanze delle indagini fiscali compiute dalla Guardia di finanza, provvedeva ai consequenziali recuperi a tassazione, sia ai fini dell’imposizione diretta che indiretta.

Il processo di prime cure
Ricorreva la contribuente avanti alla Ctp di Genova, deducendo che le disponibilità finanziarie rilevate dai militari derivavano dall’invio di somme da parte di parenti del suo Paese di origine, che la provenienza delle somme dall’esercizio del meretricio derivava solo da un certo periodo e che, comunque, in nessun atto era riportato né essa aveva dichiarato di esercitare meretricio in “maniera abituale”. Infine, trattandosi di somme contestate esigue, non poteva configurarsi attività di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arte o professione abituale.
Nel confermare la fondatezza dell’attività impositiva, l’ufficio, dal canto suo, opponeva, per quanto ci concerne, che la giurisprudenza, sia nazionale che europea, di riferimento aveva affermato che il reddito da prostituzione era soggetto ad imposizione.
La Ctp di Genova respingeva il ricorso, confermando la tesi erariale, espressa alla luce della giurisprudenza di legittimità, che, appunto, aveva più volte riconosciuto la tassabilità dei frutti del meretricio (cfr Cassazione n. 10578/2011).

L’appello della contribuente
Con successivo gravame, la contribuente insisteva sulla propria prospettazione, in particolare eccependo che mai fosse emersa l’abitualità della pretesa professione del meretricio, peraltro attestata dall’esiguità delle somme contestate per l’intero anno.
Quindi, concludeva la signora, era da escludere l’imponibilità fiscale e – quanto meno – l’applicabilità dell’Iva.

La sentenza della Ctr Liguria
La Commissione regionale – nell’accogliere parzialmente l’appello della contribuente per ragioni strettamente attinenti al merito della vicenda, in cui non vi era abitualità dell’esercizio della prostituzione – premette che la tassabilità dei proventi dell’attività di meretricio è ormai pacifica, anche a livello della giurisprudenza sovranazionale (cfr Corte di giustizia Ue, sentenza del 20.11.2001 resa nella causa C-268/1999).
Per quanto ci occupa, inoltre, la Ctr ha occasione di ricordare che la Corte di legittimità ha sancito che l’esercizio dell’attività di prostituzione, occasionale o abituale che sia, genera, comunque, un reddito imponibile ai fini Irpef, trattandosi in ogni caso di proventi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera f) del Tuir; il requisito della abitualità, diversamente, è rilevante ai diversi fini dell’assoggettamento dei proventi dell’attività di prostituzione anche alle imposte indirette (Iva) a norma dell’art. 5  Dpr 633/1972, secondo cui costituisce esercizio di arti o professioni, soggette all’Iva, l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo (cfr Cassazione nn. 22413/2016; 10578/2011; ma anche Cassazione nn. 15596/2016 e 18030/2013).
In definitiva, sulla base dei cardini giurisprudenziali esposti, la contribuente non poteva certo sfuggire all’imposizione diretta, come essa pretendeva: l’attività di meretricio, infatti, se svolta in forma abituale, è assimilabile al lavoro autonomo ed è, vieppiù, soggetta ad Iva, ma anche se viene svolta, autonomamente ed in forma occasionale, come accadeva per la signora in questione, rientra nella categoria dei redditi diversi, con conseguente imponibilità Irpef.

Certified
Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
404