Roma – Nel caso in cui si dovesse procedere all’acquisto di una nuova abitazione prima casa, prima che avvenga la vendita del precedente immobile, si può richiedere il credito di imposta.
Infatti l’agevolazione per il riacquisto della prima casa spetta ai contribuenti che acquistano un immobile usufruendo dei benefici “prima casa” (aliquota agevolata per l’imposta di registro o per l’Iva) entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le stesse agevolazioni. Esso è pari all’ammontare dell’imposta pagata con il primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva corrisposta con il secondo acquisto.
Grazie alla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 55, della legge n. 208 del 2015, è possibile beneficiare dunque del credito d’imposta anche quando si acquista la nuova abitazione prima di vendere l’immobile già posseduto. Per poterlo richiedere, tuttavia, la vendita dell’immobile deve avvenire entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
A proposito di termini da rispettare, si ricorda infine che, a causa delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati sospesi, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, i termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Tali termini inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2022.