Roma – Sono sempre più frequenti i casi di smarrimento o ritardi di consegna per i bagagli durante i viaggi aerei ad esempio.
A livello giuridico l’interpretazione è chiara: i bagagli registrati sono gli articoli che il passeggero consegna alla compagnia aerea per il trasporto nella stiva dell’aereo, e che non sono accessibili durante il volo. I bagagli vengono pesati, etichettati e registrati sul biglietto del passeggero per la loro identificazione all’arrivo. La compagnia aerea deve rilasciare al passeggero uno scontrino i identificativo per ogni bagaglio consegnato.
All’arrivo a destinazione, in caso smarrimento o danneggiamento del bagaglio, il passeggero, prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli, deve compilare un Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. – Property Irregularity Report) presso l’apposito Ufficio Lost and Found, in relazione al quale, a seconda del tipo di problema, si segue una specifica procedura per l’avvio della pratica di risarcimento nei confronti della compagnia aerea.
− Smarrimento: se il bagaglio non viene ritrovato entro 21 giorni dall’apertura del P.I.R. si
considera smarrito, ed è pertanto possibile chiedere il risarcimento.
− Tardiva consegna: se il bagaglio viene ritrovato, entro 21 giorni dalla effettiva avvenuta
consegna è possibile comunque chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute per
acquistare gli effetti personali necessari in mancanza del bagaglio (è importante a tal fine
conservare la documentazione che attesta le spese: scontrini, ricevute, ecc.).
− Danneggiamento: entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio è possibile chiedere il
risarcimento dei danni verificatisi durante il trasporto aereo.
Per le richieste di rimborso e risarcimento, è necessario inviare all’Ufficio Relazioni Clientela e/o
Assistenza Bagagli della compagnia aerea la seguente documentazione in originale, con raccomandata
a/r: ricevuta del biglietto, scontrino di accettazione del bagaglio, P.I.R., elenco del contenuto del
bagaglio smarrito o danneggiato oppure della merce acquistata in sostituzione degli effetti personali
tardivamente consegnati (in questo caso con ricevute di acquisto), coordinate bancarie per l’accredito
delle somme riconosciute.
Una volta presentato il reclamo con le modalità e i termini previsti, il diritto al risarcimento si
prescrive in 2 anni dalla data di arrivo a destinazione.
Su tale tematica si registra anche una pronuncia interessante della Corte di Cassazione e riportata dalla Rete Forense: