Cartelle e avvisi esecutivi inevasi, non c’è esproprio senza intimazione
Il “Cura Italia”, nel disporre la sospensione dei termini dei versamenti, non ha compreso tra questi la scadenza di un anno dalla notifica per l’inizio delle procedure di pignoramento
Roma – La procedura finalizzata all’espropriazione forzata, innescata dal mancato versamento di somme indicate in cartelle e avvisi di accertamento esecutivi, da parte di contribuenti che li avevano ricevuti all’inizio della sospensione dei termini (articolo 68, Dl n. 18/2020), non può iniziare, se non cominciata prima di un anno dalla notifica, senza la preventiva intimazione al pagamento “entro cinque giorni” (risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06856).
In particolare, l’interrogante ha chiesto “se i contribuenti che, all’inizio della sospensione causata dalla pandemia, avevano ricevuto cartelle di pagamento o avvisi di presa in carico di somme oggetto di avvisi di accertamento esecutivi di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 74 del 2010 possono subire un pignoramento senza il preventivo avviso di pagamento entro 5 giorni che, …, in situazioni normali deve essere notificato ai sensi dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, qualora sia decorso più di un anno dalla notifica dei predetti atti”.
La VI commissione Finanze della Camera dei deputati, competente in materia, dopo aver consultato l’Agenzia delle entrate, ha potuto rispondere che il “Cura Italia”, nel prevedere la sospensione dei termini per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, non ha compreso tra questi la scadenza di un anno dalla notifica della cartella di pagamento (articolo 50, comma 2, Dpr n. 602/1973).
In base a quanto premesso, quindi, dopo la ripresa dell’attività di riscossione coattiva da parte degli agenti della riscossione dallo scorso 1° settembre, la Commissione afferma che i contribuenti, i quali avevano ricevuto una cartella di pagamento prima dell’inizio del periodo emergenziale, non possono ricevere un atto di pignoramento senza una preventiva notifica dell’intimazione di pagamento.