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NEWS Il superbonus nell’edilizia popolare spetta anche agli enti Ex Iacp

Roma . Il Superbonus spetta anche nel caso in cui i lavori agevolabili sono effettuati da un ente pubblico economico ex Iacp avvalendosi, per le prestazioni di progettazione, verifica e validazione dei progetti, di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo dei lavori, di personale interno, a condizione che i relativi costi siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna.
Lo afferma l’Agenzia nella risposta n. 795 del 30 novembre, fornita a un ente nato dalla trasformazione e riorganizzazione degli Iacp, soggettivamente rientrante tra i destinatari della maxi detrazione, perché istituito nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”. L’istante, infatti, gestisce, per conto dei Comuni del territorio nel quale opera, immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica.

A tale proposito chiede lumi sull’ammissibilità alla detrazione dei costi tecnici connessi alla progettazione e realizzazione delle opere di recupero e qualificazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti. In particolare, vuole sapere se le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, possano essere riconosciute tra i costi agevolabili, pur se svolte da dipendenti degli ex Iacp.
In aggiunta, chiede di poter far rientrare nel Superbonus anche le spese sostenute in qualità di Stazione appaltante, ad esempio, quelle per l’indizione e l’espletamento della gara di appalto, e quali siano le modalità di fatturazione.

Attraverso il riepilogo delle disposizioni normative e di prassi attinenti al quesito posto, cioè gli articoli 119 e 121 del Dl “Rilancio” e le circolari 24 e 30 del 2020, l’Agenzia, innanzitutto, appura la sussistenza del requisito soggettivo: l’istante lo possiede, in quanto organismo avente le stesse finalità sociali degli Iacp. Poi, chiamando in causa la richiamata circolare n. 30/2020, conferma che sono agevolabili tutte le “altre spese” caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione.
In altre parole, l’Amministrazione ritiene che il Superbonus spetti anche nel caso in cui le prestazioni relative alla progettazione, alla verifica e validazione dei progetti, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza e al collaudo dei lavori, siano svolte da dipendenti dell’ente, specificando che le correlate spese devono essere debitamente documentate o rilevate almeno nella contabilità interna.

Riguardo, infine, alla possibilità di ammettere all’agevolazione anche gli “ulteriori” costi relativi alle prestazioni a carico dell’istante, per le funzioni di Stazione appaltante (costi per l’indizione e l’espletamento della gara di appalto, per le commissioni e per i seggi di gara, per la pubblicazione di  bandi e avvisi, eccetera), in linea con quanto appena detto, ammette che, essendo gli stessi caratterizzati da un’immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli stessi, nulla osta al loro riconoscimento.

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