Roma – Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha fissato nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata.
Vediamoli nel dettaglio.
Definizione agevolata
Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE» (art. 1)
I contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021 della «Rottamazione-ter», del «Saldo e stralcio» e della «Rottamazione UE» alle scadenze di legge, sono riammessi ai benefici della Definizione agevolata effettuando il pagamento delle somme dovute entro il 9 dicembre.
Per il pagamento entro questo nuovo termine è prevista la tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018 e lo stesso dovrà essere effettuato entro il 14 dicembre 2021.
Estensione del termine di pagamento delle cartelle
Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti). Per i pagamenti entro tale nuovo termine, gli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”) sono da corrispondere nella misura del 3% delle somme dovute e non saranno applicati interessi di mora.
Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180.
Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Rateizzazioni:
Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, comma 1)
Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (*), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 (*) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, commi 2 e 3)
Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (*), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) è stato differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
Si ricorda che il 31 dicembre 2021 cesseranno gli effetti di alcuni provvedimenti introdotti dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) in materia di rateizzazioni.
In particolare, per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2022:
- sarà sempre necessario documentare la temporanea situazione di difficoltà economica così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 per importi superiori a 60 mila euro, (viene pertanto a cessare l’estensione del precedente limite di euro 100 mila) anche per l’ottenimento di piani di dilazione fino a 72 rate;
- la decadenza si realizzerà al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 (viene pertanto a cessare l’estensione del precedente limite a 10 rate).
Infine, i debiti già decaduti dal beneficio di una precedente rateizzazione per mancato pagamento delle rate – indipendentemente dalla data in cui tale decadenza si sia concretizzata – possono essere nuovamente dilazionati solo se, per le richieste di riammissione che verranno presentate a partire dal 1° gennaio 2022, il contribuente regolarizzi preliminarmente tutte le rate già scadute.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)
Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti). Per i pagamenti entro tale nuovo termine, gli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”) sono da corrispondere nella misura del 3% delle somme dovute e non saranno applicati interessi di mora.
Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180.
Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.