Quadro straordinario aiuti di Stato: pronto il decreto per la verifica
I beneficiari delle misure eccezionali adottate a causa della pandemia dovranno presentate un’autodichiarazione all’Agenzia delle entrate in cui attestano il rispetto delle soglie e dei requisiti
Roma – Il Mef, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anticipa in Rete il decreto ministeriale 11 dicembre 2021, già bollinato, che definisce le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti in base alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”, in attuazione del Dl n. 41/2021, articolo 1, commi 13-17 (decreto “Sostegni”). Disponibile anche la nota illustrativa che accompagna il provvedimento.
A causa delle criticità innescate dalla pandemia, il Dl n. 41/2021 ha rimodulato il quadro normativo (regime quadro) riguardante gli aiuti di Stato per consentire ai beneficiari delle misure di sostegno, elencate al comma 13 della disposizione, di usufruire dei massimali previsti per le Sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, in deroga alla disciplina ordinaria.
Il Dm stabilisce le linee guida da adottare per verificare il rispetto dei limiti e le condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo ed effettuare il monitoraggio e il controllo degli aiuti riconosciuti in base alle stesse Sezioni, tenuto conto anche delle richieste della Commissione europea ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’attuazione delle misure di sostegno.
Dopo aver richiamato, nell’articolo 1, le disposizioni agevolative che ricadono nel nuovo quadro normativo e tenendo conto delle variazioni che hanno innalzato i massimali a più riprese, il decreto del Mef indica le soglie degli aiuti ammessi. In particolare, stabilisce che:
a) agli aiuti ammessi, fruiti nel rispetto delle condizioni e delle soglie fissate nella Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano massimali fino a:
- 800mila euro per impresa unica, ovvero 120mila euro per le imprese dei comparti pesca e acquacoltura e 100mila euro per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021
- 1.800mila euro per impresa unica, ovvero 270mila euro per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e 225mila euro per le imprese del settore produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021
b) agli stessi benefici, utilizzati secondo le condizioni stabilite dalla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applicano massimali pari a:
- 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021
- 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021.
Per accertare il rispetto delle soglie fruibili rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario secondo le indicazione del punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea 15 ottobre 2021 n. C(2021) 7521 final.
I destinatari dei contributi dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con oggetto il rispetto dei requisiti fissati dalle suddette Sezioni, nella quale attestano, tra l’altro, che l’importo complessivo degli aiuti utilizzati non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato.
Inoltre, ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12, gli operatori devono attestare, nella stessa autoliquidazione, la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste in tale Sezione. In particolare, il beneficiario deve dichiarare che nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza del singolo aiuto (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo del contributo richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.
Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno individuati termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione.