ROMA – Non può essere ritenuta nulla la notificazione di un atto tributario sostanziale eseguita a mezzo di licenziatario postale privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione dei servizi postali, operata dal Dlgs n. 58/2011, a decorrere dal 30 aprile dello stesso anno, e quella compiutamente attuata con la legge n. 124/2017.
Questa, in sintesi, la regola affermata dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 1357 /2022.
Il fatto in analisi:
Un contribuente impugnava dinanzi alla Ctp di Salerno l’avviso di accertamento, notificatogli ai sensi dell’articolo 140 cpc mediante deposito dell’atto presso la casa comunale e successiva spedizione di raccomandata, trasmessa a mezzo di operatore postale privato il 30 dicembre 2016 e ricevuta il successivo 17 gennaio 2017, con cui l’ufficio rideterminava sinteticamente il reddito dichiarato recuperando a tassazione la maggiore imposta Irpef.
Il collegio di prime cure dichiarava nullo l’atto impositivo ritenendone inesistente la notificazione in quanto effettuata da soggetto asseritamente non abilitato.
Il verdetto veniva confermato dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 311/2020, che aderiva alla tesi del primo giudice sul presupposto della sussistenza di una riserva legale a favore di Poste italiane, in qualità di fornitore del servizio universale, in relazione alla notifica sia degli atti giudiziari che anche degli atti tributari sostanziali.
Ricorrendo in sede di legittimità, l’Agenzia delle entrate sollevava un unico motivo di gravame, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 140 cpc e 4, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 261/1999, per avere la Ctr escluso la possibilità di procedere alla notificazione dell’avviso di accertamento, avente natura di atto amministrativo, avvalendosi per l’espletamento di un segmento dell’iter notificatorio (la spedizione della “raccomandata informativa”) del servizio reso da un operatore postale privato.
Secondo la parte pubblica, la normativa concernente la liberalizzazione dei servizi di recapito postale avrebbe comportato, quale conseguenza, che soltanto le notifiche degli atti giudiziari e quelli concernenti violazioni al codice della strada avrebbero dovute effettuarsi attraverso il servizio universale di Poste italiane e che, pertanto, la contestata notifica doveva ritenersi valida.
La decisione:
I giudici di piazza Cavour hanno accolto il gravame operando in primis una puntuale ricostruzione del quadro normativo che, attraverso successivi passaggi, ha condotto alla progressiva liberalizzazione del mercato dei servizi postali.
In sintesi, la Corte ha ricordato che la previsione di cui all’articolo 4 del Dlgs n. 261/1999, che includeva tra i servizi riservati al “fornitore del servizio postale universale” tutti “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”, è stata successivamente riscritta, a opera del Dlgs n. 58/2011 (di recepimento della direttiva unionale n. 2008/6/Ce), disponendo l’affidamento in via esclusiva a detto “fornitore” dei soli servizi inerenti: (1) le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982; (2) le notificazioni a mezzo posta dei verbali riguardanti la contestazione delle infrazioni al Codice della strada.
L’epilogo dell’evoluzione normativa, ricorda la pronuncia in rassegna, si è avuto, infine, con la legge n. 124/2017 (legge per il mercato e la concorrenza) che, abrogando il riferito articolo 4 del Dlgs n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore della società Poste italiane Spa, quale fornitore del servizio postale universale.
Tenuto conto di quanto precede, chiosa pertanto la pronuncia, deve essere riconosciuta “la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011, data di entrata del d.lvo 58/2011”.
All’accoglimento del ricorso è conseguita la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per l’eventuale prosieguo del giudizio.
Osservazioni
In materia di servizi postali, la disciplina nazionale è vincolata al rispetto della normativa fissata al riguardo dalle direttive dell’Unione europea, le quali sono finalizzate tra l’altro, a garantire omogeneità normativa e tutela della concorrenza tra gli operatori del particolare settore.
Per questo motivo, come illustrato, la riserva a favore del fornitore del servizio postale universale, che un tempo concerneva indistintamente tutti gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, è stata progressivamente erosa fino a venir meno, a decorrere dal 10 settembre 2017, quando è stato abrogato l’articolo 4 del Dlgs n. 261/1999.
Pertanto, Poste italiane Spa. (società per azioni a partecipazione pubblica, nella quale i diritti dell’azionista sono esercitati dal ministero dell’Economia e delle Finanze), che pure è affidataria del servizio universale fino al 30 aprile 2026 e come tale obbligata a erogare su tutto il territorio nazionale il servizio postale base (appunto “universale”), dal 10 settembre 2017 non gode più di alcuna riserva legale in proprio favore.
Di conseguenza, anche gli operatori postali “privati”, diversi dal predetto fornitore sono legittimati alla notificazione degli atti un tempo oggetto di esclusiva a favore di Poste.
In questi anni, in cui come detto si è assistito a una rapida evoluzione normativa, la giurisprudenza è stata chiamata in causa in diverse occasioni, al fine di chiarire quale fosse la regola mano a mano applicabile a seconda del periodo cronologico di riferimento.
Per quanto riguarda la notificazione di atti tributari sostanziali, la Corte, già nella sentenza n. 15361/2020, era giunta ad affermare la validità della notifica dell’atto impositivo notificato tra il 30 aprile 2011 (come detto, data di entrata in vigore del Dlgs n. 58/2011) e il 10 settembre 2017 mediante licenziatario di posta privata, osservando che una siffatta conclusione è “in linea con l’evoluzione interpretativa che ha ormai ritenuto configurabile l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali…”.
Allo stesso modo, in fattispecie riguardante cartelle di pagamento regolarmente impugnate dall’interessato, il Collegio di legittimità (ordinanza n. 25078/2021) ha rilevato che, in ogni caso, l’impugnazione “avrebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo dell’atto l’ipotetico vizio (non di inesistenza ma) di nullità della notificazione delle stesse a mezzo posta privata”.
L’ordinanza in commento appare dunque in linea con il pregresso quadro interpretativo di legittimità che, pertanto, sembra doversi ritenere consolidato nei termini oggi riaffermati.