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Decreto energia, primi focus interpretativi sulle agevolazioni

ROMA – Alle imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto, e a quelle che effettuano investimenti nelle regioni del Sud Italia, volti a ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, il “decreto Energia”, con gli articoli 5 e 14, riconosce due nuove agevolazioni sotto forma di crediti d’imposta.

L’articolo 5 del “decreto Energia” si occupa di un contributo straordinario a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, a queste, sempre per disinnescare gli effetti della crisi energetica, caratterizzata dall’aumento dei costi. In sostanza, riconosce alle stesse, a determinate condizioni, un nuovo credito d’imposta.

In particolare, l’articolo prevede che, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese a forte consumo di gas naturale, alle stesse è riconosciuto un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-Gas) pubblicati dal Gestore del mercato energetico (Gme), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio, riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Gli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa in commento sono valutati nella misura di 522,2 milioni di euro per l’anno 2022.

Per imprese a forte consumo di gas naturale si considerano quelle che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del ministro della Transizione ecologica n. 541/2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 gennaio, e che hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del citato decreto ministeriale, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
SCONTI FISCALI  per chi investe in energia al Sud
A coloro che effettuano investimenti nelle regioni del Sud Italia, volti a ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’articolo 14 attribuisce un nuovo credito d’imposta. In particolare, l’articolo stabilisce che, fino al 30 novembre 2023, l’agevolazione spetta alle imprese che effettuano tali investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Ai fini dell’applicazione della misura di favore sono considerati agevolabili i costi sostenuti per gli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.
I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo ai costi ammissibili all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli, saranno stabilite con decreto del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, di concerto con i ministri della Transizione ecologica, dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Energia”.

L’agevolazione è riconosciuta nella misura massima consentita dal regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione, in materia di aiuti di stato. Gli oneri derivanti dall’applicazione della citata disposizione sono quantificati in misura pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in relazione ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge n. 178/2020.

Entrambi i crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti ordinariamente previsti in materia dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e dall’articolo 34 della legge n. 388/2000. Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

I benefici sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

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