Didattica e assistenza atleti delle Asd, la retribuzione è reddito diverso
A patto che il reddito percepito sia riferibile a mansioni indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti delle singole federazioni
ROMA – Sono redditi diversi a imposizione agevolata, i compensi erogati dalla società sportivo dilettantistica, iscritta al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, ai collaboratori per le prestazioni in ambito didattico e per l’assistenza alle atlete, dirette alla realizzazione di manifestazioni organizzate dalla società stessa, anche se non partecipano all’evento.
La società sportiva dilettantistica istante è affiliata al Centro sportivo italiano(Csi) e partecipa con le proprie squadre e atlete ai campionati provinciali e regionali organizzati dal Csi. È regolarmente iscritta al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, ed è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 90 della legge n. 289/2002, che disciplina l’attività sportiva dilettantistica.
La società intende chiedere a collaboratori esterni, diversi da soci e tesserati, prestazioni di tipo didattico sportivo e per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni.
L’istante ritiene che compensi, indennità e rimborsi forfetari corrisposti a tali collaboratori, dilettanti e non in veste professionale, rientrino tra i redditi diversi previsti dall’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, visto che la norma richiamata richiede unicamente che le prestazioni siano svolte “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.
L’Agenzia delle entrate è dello stesso parere, ma le sue conclusione, come di consueto, sono precedute dalla cornice normativa e di prassi da cui derivano.
L’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir include tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” dal Coni e da altre organizzazioni, e, in generale, da qualunque organismo, da questi riconosciuto, comunque denominato, che persegue finalità sportive. La disposizione è applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale non professionale nei confronti di società e associazioni sportive dilettantistiche.
La prestazione non deve essere di tipo subordinato né professionale, caratteristiche che farebbero ricadere il rapporto nell’ambito del lavoro dipendente e all’esercizio di arti e professioni esclusi espressamente dalla norma.
Per tali redditi, l’articolo 69, comma 2 del Tuir prevede un regime fiscale agevolato diversificato per scaglioni di reddito. Ai fini dell’accesso alla speciale tassazione la risoluzione n. 34/2001 ha chiarito che per “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” s’intendono i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione di eventi sportivi dilettantistici, indispensabili per lo svolgimento della manifestazione e, quindi, ad esempio, atleti, allenatori, giudici di gara, ma anche i rappresentanti dell’associazione organizzatrice.
Tuttavia, successivamente, a fare chiarezza sugli ambiti applicativi dell’agevolazione è arrivata l’interpretazione autentica della disposizione, secondo cui tra le prestazioni svolte nell’ambito dell’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” vanno incluse anche “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” (dall’articolo 35, comma 5, Dl n. 207/2008).
In sostanza, dalla lettura dell’interpretazione autentica, il regime è applicabile anche a coloro che effettuano formazione didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, a prescindere dalla partecipazione diretta alla realizzazione della manifestazione sportiva (risoluzione n. 38/2010).
Per quanto riguarda i requisiti dei soggetti che svolgono tali attività ai fini dell’accesso al regime di favore, una circolare dell’ispettorato del lavoro ha precisato che:
- l’associazione/società sportiva dilettantistica deve essere regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive
- il collaboratore deve svolgere mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, come regolamentate dalle singole federazioni.
Tornando all’interpello, l’istante risulta iscritta, come richiesto dalla circolare dell’ispettorato del lavoro, al Registro delle società sportive, di conseguenza, secondo l’Agenzia, le somme corrisposte ai propri collaboratori per lo svolgimento degli eventi sportivi organizzati sia per prestazioni in ambito didattico sportivo che per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni, possono essere ricondotte tra i redditi diversi previsti dalla più volte richiamata lettera m), comma 1, articolo 67 del Tuir, sempreché, naturalmente, le mansioni svolte siano considerate necessarie, ai fini delle attività sportivo-dilettantistiche, dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla federazione sportiva nazionale a cui appartiene.