Per questo motivo la Conferenza delle Regioni, in attesa della formale espressione del parere in sede di Conferenza Stato-Regioni -ha ritenuto opportuno soffermarsi su alcune considerazioni di carattere generale, presentando anche alcune proposte emendative.
Per le Regioni è importante garantire che il percorso normativo raggiunga gli obiettivi prefissati di riforma, che nasconono dalla componente 2 della Missione 6 “Salute” del PNRR concernente “Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”, rafforzando il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.
Il documento è stato poi trasmesso dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a Maria Lorefice (Presidente della Commissione XII della Camera), a Rossana Boldi (Relatrice del provvedimento) e ad Emanuela Corda (Presidente della CommissioneParlamentare per le questioni regionali.
1. In merito all’articolo 1, comma 1 lettera a) , pur comprendendo la necessità di annoverare a pieno titolo gli IRCCS tra gli organismi di ricerca in accordo con la disciplina europea, è essenziale salvaguardare in questi Istituti la stretta integrazione tra ricerca ed assistenza, considerando lo specifico carattere di traslazionalità della ricerca e la necessità – come sottolineato in altri punti dello schema di decreto – di potenziare l’eccellenza clinica realizzata proprio attraverso la ricerca. Inoltre, pur comprendendo la necessità di utilizzare strumenti internazionalmente condivisi per classificare le attività degli IRCCS, si ritiene poco opportuno vincolarsi in una legge di riordino, che avrà un respiro pluriennale, ad uno specifico strumento di classificazione, soprattutto considerando che, come evidenziato dalla relazione tecnica, tale strumento già ora non consente di classificare correttamente alcune tematiche rilevanti quali la ad esempio la pediatria, l’oncologia o la geriatria. Ciò ha ricadute anche sulla possibilità di valutare la produzione scientifica degli Istituti per i quali non esiste un’unica area collegata alla MDC.
a) disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di assistenza e ricerca a rilevanza nazionale, in cui promuovere in via prioritaria l’eccellenza della ricerca preclinica, traslazionale, clinica, clinico organizzativa, nonché l’innovazione e il trasferimento tecnologico, da integrare strettamente con i compiti di cura e assistenza, nell’ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute, sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category – MDC); utilizzando strumenti di classificazione in grado di definire puntualmente le aree di attività e le discipline assistenziali degli IRCCS; tali strumenti, sottoposti preventivamente alle Regioni, dovranno essere oggetto di rivalutazione periodica.
4. Si propone di modificare l’Art. 1, comma 1 lettera d) in quanto si sottolinea la rilevanza per le Regioni di assicurare un equo accesso da parte dei cittadini, a prescindere dal luogo di residenza del paziente, alle prestazioni di alta specialità degli IRCCS, a fronte però di una regolazione nell’ambito della matrice di mobilità sanitaria, che tenga conto dell’alta complessità degli IRCCS, in un quadro generale di appropriatezza.
6. La lettera i) prevede un “rafforzamento” dell’attività di vigilanza del Ministero, in assenza però di alcun criterio direttivo che garantisca l’efficacia di tale processo, evitando disallineamenti con le azioni regionali, attribuite loro dalla autonomia in materia di sanità e ricerca.
Il documento si articola in 4 capi e 16 articoli. I Capi si riferiscono a: trattamenti per finalità di cura; trattamenti per finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; trattamenti per finalità di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria; fonti di dati e flussi comunicativi; gestione dei registri e misure di sicurezza.
Il Registro Malattie Rare è “un sistema attivo di raccolta sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi di malattie rare che insorgono nei residenti nel territorio di (……), nonché quelle che colpiscono pazienti provenienti da altre Regioni, Province Autonome o da altri Stati e che sono diagnosticati e/o presi in carico presso i Centri della Rete per le Malattie Rare della Regione/Provincia Autonoma. Il Regolamento disciplinerà il Registro Malattie Rare della Regione.