Superbonus “acquisti” precluso se il rogito supera data del 30 giugno 2022
Il contribuente potrà però usufruire della detrazione ordinaria del 75 o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto, agevolazione in vigore fino a 31 dicembre 2024
ROMA – Non può usufruire della maxi detrazione del 110% l’acquirente di un immobile residenziale, in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del sisma bonus acquisti, se sottoscrive il contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare del 24 maggio 2021, entro il 30 novembre 2022 versando un secondo acconto il 30 giugno 2022.
Il quesito risolto dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 384 del 20 luglio 2022 riguarda l’applicazione del Superbonus alla compravendita di un immobile residenziale per il quale l’acquirente può beneficiare del sisma bonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013). In particolare, il dubbio nasce dai limiti temporali previsti dalla maxi detrazione rispetto all’evolversi della vicenda.
L’istante, il 24 maggio 2021, al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, ha versato la caparra, mentre il pagamento del saldo era previsto per il 30 giugno 2022, in concomitanza con la stipula del rogito, anche con parziale “sconto in fattura”.
Successivamente, l’impresa venditrice ha però comunicato al contribuente che a causa dei rallentamenti nell’esecuzione dei lavori dovuti all’emergenza pandemica, il termine ultimo di consegna dell’immobile slittava dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022.
L’istante chiede se, nonostante il rinvio della consegna dell’immobile da parte della ditta, possa beneficiare del Superbonus. Chiede inoltre se nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in base al contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita possa usufruire del sisma bonus acquisti nella misura del 110% e optare per lo sconto in fattura.
A differenza di quanto affermato dal contribuente lo slittamento del rogito a novembre 2022 preclude l’applicazione della detrazione maggiorata perché la data sconfina i termini applicativi della misura agevolativa.
L’Agenzia delle entrate evidenzia, infatti, che, da quanto emerge dalla normativa e dalla prassi che disciplinano la materia, affinché gli acquirenti degli immobili residenziali agevolati possano usufruire della super sconto d’imposta, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022 (circolare n. 30/2020). Le proroghe concesse dalla legge di bilancio 2022 per alcuni casi specifici di applicazione del Superbonus lascia fuori, infatti, il sisma bonus acquisti che, pertanto, attualmente spetta per le compravendite concluse entro il 30 giugno 2022.
Di conseguenza, la sottoscrizione del contratto definitivo di acquisto dopo tale data fa perdere la l’opportunità di applicare la detrazione maggiorata. Il contribuente potrà invece applicare il sisma bonus acquisti secondo le aliquote previste, ossia 75% o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto grazie agli interventi effettuati, corrispondenti, rispettivamente, al passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, visto che tale l’agevolazione è vigente fino al 31 dicembre 2024, e il contribuente potrà anche esercitare l’opzione per il sconto in fattura.