Bonus facciate, indispensabile indicare lo sconto in fattura
In caso contrario il documento fiscale certifica il pagamento del corrispettivo secondo le modalità ordinarie e, quindi, non consente al fornitore della prestazione di cedere il credito d’imposta
La fattura con bonus facciate, emessa erroneamente senza l’indicazione dello sconto in fattura, non può essere integrata con una nota di variazione. Il documento fiscale è infatti valido perché contiene imponibile e Iva esatti. Il cliente recupera la detrazione nella dichiarazione dei redditi a patto che non abbia già comunicato l’opzione all’Agenzia. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 385 del 20 luglio 2022.
In sintesi questa la vicenda da sbrogliare. L’istante, il 27 dicembre 2021 ha emesso erroneamente una fattura per bonus facciate senza applicare lo sconto del 90 per cento. Il successivo 31 dicembre, il cliente ha pagato i lavori con bonifico parlante nella misura del 10% del prezzo pattuito come prevede la disposizione agevolativa in caso di opzione per lo sconto in fattura.
I chiarimenti riguardano la possibilità di sanare il documento fiscale affinché l’istante possa effettuare la cessione del credito corrispondente allo sconto in fattura.
L’istante scarta l’ipotesi di emissione di una nota di credito e di una nuova fattura con data dicembre 2021, dietro pagamento di relative sanzioni per invio tardivo, perché il bonifico già eseguito dal suo cliente farebbe comunque riferimento a un’altra fattura, né ritiene possibile chiedere un nuovo pagamento perché sarebbe comunque datato 2022.
Il committente dei lavori, precisa il richiedente, non ha ancora inviato all’Agenzia delle entrate la comunicazione con cui esprime la propria intenzione di fruire dell’agevolazione tramite riduzione del corrispettivo pattuito, proprio perché riscontrato l’errore in questione. Il contribuente chiede come modificare e integrare il documento fiscale originariamente emesso con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato.
Le basi normative che regolano la speciale detrazioni non offrono, tuttavia, una via d’uscita che consenta di rimediare all’errore commesso.
In estrema sintesi, ricordiamo che la detrazione del 90% per il recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici è applicabile per le spese sostenute nel 2020 e 2021. L’agevolazione è scesa al 60% per le spese sostenute nel 2022 in seguito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022.
Il bonus facciate è tra quelli per cui il beneficiario può optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura, sconto recuperato dall’esecutore dell’intervento in forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito a terzi. Il taglio sul prezzo non riduce l’imponibile Iva e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
Nel caso di opzione dello sconto in fattura (o degli altri modi di fruizione dell’agevolazione alternativi alla detrazione ammessi) i beneficiari della riduzione d’imposta devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate tale scelta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto al bonus (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 03 febbraio 2022). Termine slittato al 29 aprile 2022 per le spese 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Tornando all’interpello, l’Agenzia delle entrate osserva che nella vicenda non si riscontrano le condizioni individuate dall’articolo 26 del decreto Iva per regolarizzare il documento fiscale originariamente emesso tramite una nota di variazione in diminuzione e una nuova fattura. Il documento in questione, infatti, è valido perché riporta l’esatto imponibile Iva, pari al prezzo pattuito, e la corrispondente imposta, calcolata sull’intero corrispettivo al lordo dello sconto.
Di conseguenza, precisa l’Agenzia, non avendo l’istante indicato l’ammontare della diminuzione concordata, l’opzione per il bonus facciate sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata.
Il cliente, pertanto, dovrà rinunciare allo sconto in fattura, ma potrà recuperare il 10% delle spese sostenute nel 2021, corrispondente al bonifico “parlante” effettuato il 31 dicembre 2021 pari al 10% della fattura emessa in modo erroneo dall’istante il 27 dicembre 2021, tramite utilizzo diretto della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021.
“In altre parole” spiega l’Agenzia “il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10 per cento versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi”.
In alternativa il cliente può cedere il bonus visto che non ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo sconto in fattura.
Il residuo 90% del corrispettivo indicato nella fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 nella misura del 60% (articolo 1, comma 219, legge n. 160/2019) oppure ceduto a terzi, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.