Decreto “aiuti ter”, al via i nuovi fondi per l’housing universitario
Lo stanziamento di 660 milioni di euro punta ad accrescere la disponibilità dei posti letto a favore degli studenti delle istituzioni della formazione superior
Roma – Sono diversi i vantaggi fiscali riconosciuti ai proprietari degli immobili che risulteranno selezionati da un’apposita commissione: l’irrilevanza delle somme assegnate a titolo di corrispettivo per il godimento degli alloggi per i primi tre anni; la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap del 40% dei redditi derivanti dalla messa a disposizione dei posti letto; l’esenzione dalle imposte di bollo e di registro per i relativi atti immobiliari; l’attribuzione di un credito d’imposta pari all’Imu pagata per le unità in questione.
L’articolo 25 del Dl 144/2022, con l’intento di adottare nuove misure di attuazione del Pnrr in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, inserisce l’articolo 1-bis nella legge 338/2000, rubricato “Nuovo housing universitario”. Nel dettaglio, allo scopo di potenziare la disponibilità di posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore (settore universitario e settore Afam, cioè dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica), viene istituito, fino al 2026, un fondo per l’housing universitario, con dotazione di 660 milioni di euro. I posti letto sono destinati agli studenti fuori sede, individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio o di quelle di merito.
In ogni caso, l’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
I fondi andranno alle imprese, agli operatori economici e agli altri soggetti privati firmatari delle proposte che saranno state selezionate da un’apposita commissione istituita presso il ministero dell’Università e della ricerca. Un decreto dello stesso Miur, da adottare entro sessanta giorni dal 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore dell’“Aiuti ter”), dovrà definire:
- la composizione della commissione di valutazione
- le procedure per individuare i fabbisogni territoriali di posti letto
- le procedure per la presentazione delle proposte e per la loro valutazione
- le procedure e i criteri per fissare il corrispettivo unitario per i posti letto, considerando una serie di elementi (ambito territoriale, valori di mercato di riferimento, tipologie degli immobili, livello dei servizi offerti, riduzione del 15% per la finalità sociale della norma)
- le garanzie patrimoniali minime di accesso alle misure, anche per garantire un vincolo di destinazione per almeno nove anni dopo il terzo, a partire da quando alloggi o residenze sono messi a disposizione
- gli standard minimi qualitativi di alloggi e residenze, anche con riferimento agli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali.
Un altro Dm si occuperà della ripartizione delle risorse tra le offerte selezionate, sulla base del numero dei posti letto previsti da ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni rilevati in sede di ricognizione nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno (articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, Dl 77/2021). Gli importi assegnati serviranno ad assicurare il corrispettivo (o una sua parte) dovuto per il godimento dei posti letto messi a disposizione, per i primi tre anni dalla loro fruibilità.
Gli aggiudicatari dovranno garantire la destinazione d’uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti, fermo restando la possibilità di adibire a un’altra finalità, anche a titolo oneroso, le parti eventualmente non utilizzate o gli stessi alloggi/residenze nei periodi non interessati dallo svolgimento delle attività didattiche.
Se il numero dei posti letto messi a disposizione dovesse diminuire rispetto a quanto indicato nella proposta, sia le somme erogate a titolo di corrispettivo sia i benefici fiscali indicati nel paragrafo seguente (eccezion fatta per il credito riferito all’Imu pagata) saranno ridotti in misura proporzionale. Invece, il mutamento della destinazione d’uso prevalente ad alloggio/residenza per studente comporterà la decadenza da tutti i benefici fiscali.
Benefici per gli assegnatari
Più di una le agevolazioni di natura tributaria riconosciute ai soggetti selezionati dalla commissione preposta alla valutazione delle proposte di intervento:
- le somme assegnate a titolo di corrispettivo per il godimento dei posti letto, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, non concorrono alla formazione né del reddito ai fini Irpef/Ires né del valore della produzione netta ai fini Irap
- fermo restando quanto disposto al punto precedente, i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto, a condizione che gli stessi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall’immobile, non concorrono, nella misura del 40%, né alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap
- gli atti stipulati per gli immobili destinati ad alloggi/residenze per studenti universitari sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro
- spetta un contributo, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, fino a un importo massimo pari all’Imu versata in relazione agli immobili destinati ad alloggi/residenze per studenti universitari. Un decreto interministeriale Miur e Mef, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, dovrà definire le disposizioni attuative, in particolare le procedure di concessione e fruizione del credito d’imposta, anche per garantire il rispetto del limite di spesa (5 milioni di euro annui a partire dal 2024), le condizioni di revoca e l’effettuazione dei controlli.