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Vendita di immobile popolare, imposte ipocatastali in misura fissa

L’esenzione prevista per il trasferimento di un bene o di una concessione relativi ad aree appartenenti all’edilizia convenzionale non trova applicazione nel caso di atti soggetti a Iva

Roma – La registrazione di un contratto di compravendita di un immobile, in attuazione di un programma pubblico di edilizia economica e popolare, stipulato tra un privato e un soggetto Iva, deve essere assoggettata alle imposte catastali e ipotecarie in misura fissa. Valido l’avviso dell’ufficio che rilevava l’omesso versamento da parte del notaio che aveva eseguito il rogito. È la sintesi dell’ordinanza n. 25984 del 2 settembre 2022 della Corte di cassazione.

Nel caso in esame, quindi, un notaio ricorre contro un avviso di liquidazione dell’Agenzia per il mancato versamento delle imposte ipocatastali in misura fissa dovute per la registrazione dell’atto di compravendita, fra un privato e un soggetto Iva, avente ad oggetto un immobile incluso in un programma di edilizia economica e popolare.
Nello specifico il notaio non aveva provveduto al pagamento dei tributi ritenendo di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale contenuta nell’articolo 32 del Dpr n. 601/1973, disposizione che prevede l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipocatastali per gli atti di vendita delle proprietà o delle concessioni relative ad aree appartenenti a Piani di edilizia convenzionata (titolo III della legge n. 865/1971), per i trasferimenti a titolo gratuito ai Comuni o ai consorzi di aree destinate a standard urbanistici come strade parcheggi, aree verdi e per gli atti e contratti relativi all’attuazione di programmi di edilizia pubblica residenziale.
La Commissione tributaria provinciale accoglie la tesi del professionista. L’Agenzia delle entrate quindi ricorre in appello ma la Ctr respinge il ricorso ritenendo che anche i soggetti Iva possano beneficiare dell’agevolazione fiscale contenuta nell’articolo 32 del Dpr 601/1973 sull’immobile rogitato dal notaio, non essendo prevista alcuna esclusione.
L’Agenzia ricorre quindi in cassazione sulla base di due motivi: con il primo, ritiene che il giudice della Ctr ha erroneamente esteso l’esenzione dalle imposte prevista dall’articolo 32, Dpr n. 601/2022 a un atto soggetto a Iva, come nel caso in esame. Con il secondo motivo l’Agenzia evidenzia la scorretta applicazione da parte dei giudici di secondo grado del principio di alternatività Registro /Iva. Tale principio, sancito dall’articolo 40 del Tur (Dpr n. 131/1986), prevede che per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette all’Iva, l’imposta di registro si applichi in misura fissa e non con le aliquote previste dalla tariffa
La Cassazione, nell’ordinanza in esame, ricorda che le agevolazioni tributarie sono state regolamentate in un decreto (Dpr n. 601/1973). In particolare, all’articolo 42 è stata prevista l’abrogazione di tutte le misure agevolative non incluse nel decreto stesso.
L’articolo 32 del Dpr n. 601/1973 citato non prevede che siano mantenute le agevolazioni dettate dall’articolo 70 della legge 865/1971, né indica esplicitamente che i soggetti Iva siano destinatari della misura di favore, precludendo loro, quindi, la fruizione del beneficio fiscale.
Per quanto riguarda il principio dell’alternatività tra Iva e imposta del registro, catastale e ipotecaria, la Cassazione ricorda che tale postulato prevede la corresponsione del tributo in misura fissa non l’esclusione del versamento. Deve quindi ritenersi corretto l’operato dell’ufficio che ha provveduto ad applicare le imposte ipocatastali in misura fissa all’atto di compravendita stipulato dal notaio.
La Cassazione in conclusione accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia il caso a una Ctr diversamente composta, per un nuovo esame.

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