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Iva al 5% per la fornitura di gas aggiudicata al gruppo di imprese

Roma – In un contratto di appalto che prevede in via principale l’esercizio e la manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento ed elettrici delle strutture sanitarie della Regione e, in via secondaria, la relativa fornitura di energia elettrica e gas naturale, il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatarie potrà beneficiare delle misure di favore temporanee sulla fornitura di gas che prevedono l’aliquota Iva ridotta, nella misura del 5%, per il periodo gennaio-settembre 2022. Secondo quanto rappresentato dall’istante, il corrispettivo spettante al gruppo aggiudicatario è distinto per ciascuna delle attività effettuate, incluso quello imputabile alla fornitura di gas naturale, circostanza che rende fruibile la misura agevolativa. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 566 del 22 novembre 2022.

L’Agenzia ricorda che l’agevolazione Iva sul gas metano è stata introdotta dall’articolo 1, comma 506, legge n. 234/2021 in relazione ai consumi del primo trimestre del 2022, è stata poi estesa dall’articolo 2 del Dl n. 17/2022 ai consumi del secondo trimestre del 2022 e dall’articolo 2 del Dl n. 80/2022 a quelli del terzo trimestre 2022.

La circolare n. 17/2021, poi, ha fornito dei chiarimenti sul tema precisando che l’aliquota Iva al 5% vale sia per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia per quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento.
Secondo quanto riferito dall’istante in merito alla fornitura di gas:

  • il servizio fornito dalle imprese comprende la somministrazione di gas naturale nei punti di consegna situati sul territorio della Regione
  • il gas fornito dovrà essere composto da gas naturali costituiti da idrocarburi o da miscele di idrocarburi, essenzialmente metano, conformemente agli standard
  • le forniture hanno carattere continuativo
  • le imprese provvederanno alla voltura dei contratti e a tutti gli adempimenti necessari a garantire la regolarità, qualità e continuità della fornitura stessa, l
  • le imprese si impegnano, inoltre, a predisporre un report trimestrale con tutti i dati sugli indirizzi delle forniture, le letture reali o stimate, gli importi dei consumi.

L’istante fa sapere che riguardo ai compensi le imprese appartenenti al Rti saranno remunerate con un canone riferito alle voci di ciascuna fornitura, di elettricità di gas o altri combustibili. L’Agenzia, quindi, rileva che il servizio descritto dall’istante si caratterizza dalla determinazione del corrispettivo in base alle distinte attività effettuate dalle imprese aggiudicatarie. Di conseguenza, nel presupposto che le modalità di remunerazione siano effettivamente quelle indicate dall’istante, l’Agenzia ritiene che limitatamente alla fornitura di gas sia possibile applicare l’aliquota del 5% da ultimo fissata dal Dl n. 80/2022.

Riguardo l’ultimo dubbio espresso dall’istante e cioè che gli associati aggiudicatari non rientrano nell’elenco dei soggetti abilitati da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) alla vendita di gas naturale, l’Agenzia precisa che tale circostanza è irrilevante considerando che la misura agevolativa non richiede particolari requisiti da parte dei soggetti che erogano la prestazione.

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