Roma – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, c.d. Decreto Milleproroghe.
Si segnalano, di seguito, le principali novità sui termini dettati in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nell’ambito del lavoro sportivo:
- con riferimento al sistema pensionistico obbligatorio e complementare, di cui alla L. n. 335/1995, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui al D.Lgs. n. 165/2001), i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni afferenti a periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore. Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute a dichiarare e a adempiere, fino al 31 dicembre 2023, agli obblighi relativi alla contribuzione dovuta alla Gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate (art. 9, comma 1, Decreto Milleproroghe);
- in relazione agli ingressi di lavoratori stranieri e alla loro assunzione (di cui all’art. 44 del D.L. n. 73/2022, convertito in L. n. 122/2022) viene estesa al 2023 la competenza dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate (art. 9, comma 2, Decreto Milleproroghe);
- in materia di ammortizzatori sociali, i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla Riforma degli ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi (art. 9, comma 3, lett. a, Decreto Milleproroghe). Anche i fondi di solidarietà bilaterali alternativi già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle previsioni della Riforma degli Ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° luglio 2023 (art. 9, comma 3, lett. b, Decreto Milleproroghe). Le medesime proroghe sono previste, altresì, con riferimento all’adeguamento a specifiche norme in tema di Assegno di integrazione salariale, del Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà (art. 9, comma 3, lettere c-d Decreto Milleproroghe);
- le disposizioni relative alla destinazione del 5×1000 (art. 3, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 111/2017) hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e fino al 31 dicembre 2023, limitatamente alle ONLUS che continuano ad essere destinatarie della quota del 5×1000 con le modalità stabilite dal DPCM 23 luglio 2020 per le associazioni di volontariato (art. 9, comma 4, Decreto Milleproroghe);
- le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. Peraltro, la suddetta prestazione integrativa può essere erogata anche tramite rimborso all’impresa da parte dell’INPS o conguaglio (art. 9, comma 5, Decreto Milleproroghe);
- nel settore dello sport, il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, come modificato dal “Decreto correttivo” di cui D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023; conseguentemente, le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, dovranno essere eliminate entro il 1° luglio 2023 (art. 16, commi 1 e 2, Decreto Milleproroghe).