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Debiti condominiali pregressi in compravendita immobiliare

ROMA –  Tra i dubbi ricorrenti, quando avviene una compravendita immobiliare ci sono le spese condominiali. Non è obbligatorio, infatti, inserire la “liberatoria” che in alcuni casi viene adottata motu proprio. Si tratta di un documento prodotto dall’amministratore condominiale in cui si attesta che sull’immobile oggetto di compravendita non sussistono debiti allo stato del momento. Ciò presuppone che se vi siano debiti, o il venditore abbia saldato. In nessun caso l’acquirente può saldare in anticipo rispetto al rogito notarile, in quanto non avrebbe alcun titolo in quel momento nei rapporti con il condominio. La figura di acquirente, infatti non costituisce alcun significato o impegno o caratterizzazione giuridica. Lo stato dei conti, è solitamente richiesto dall’acquirente al venditore, il quale provvede a sua volta ad ottenerlo dall’amministrazione condominiale. Ciò per evitare sorprese successive ed avere uno stato cognitivo della situazione al momento del trasferimento pubblico.

Ai sensi dell’art. 63 comma 4 delle disposizione di attuazione del Codice Civile, chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e quello precedente. Delle spese condominiali precedenti all’anno anteriore alla vendita ne risponde invece solo il venditore. Molte amministrazioni cumulano in consuntivo gli importi in anno precedente. Ma tale prassi, essendo caratterizzata da cumuli di eventuali anni a sua volta pregressi rispetto all’anno precedente all’acquisto, non rientrano correttamente in tale computo.  Per le restanti spese successive all’anno del rogito notarile ne risponderà in via esclusiva solo l’acquirente.Il condominio potrà indifferentemente agire nei confronti del vecchio proprietario o del nuovo per le spese relative all’anno di vendita e a quello precedente, ma per quelle anteriori a tale periodo il vecchio proprietario è il solo responsabile, e questo anche in presenza di patti contrari con l’acquirente.

In merito a quale sia  il momento determinante da individuare per la concreta insorgenza del relativo obbligo, alla possibile incidenza dell’origine delle spese, alle spese necessarie relative alla manutenzione ordinaria e alle spese attinenti ad interventi di manutenzione straordinaria, fa chiarezza la Corte di Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24654 del 3 dicembre 2010 ha affermato: “In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c.”.

Gli stessi principi sono stati accolti dalla sentenza n. 10235 del 2 maggio 2013. Tale sentenza ha confermato che in relazione alle spese relative agli interventi di straordinaria manutenzione, l’insorgenza dell’obbligo in capo ai singoli condomini deve considerarsi quale conseguenza diretta della delibera assembleare con la quale siano disposti i predetti interventi. La delibera giuridicamente rilevante a tal fine è solo quella con cui gli interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, non sortendo alcuna incidenza l’adozione di una precedente delibera preparatoria o interlocutoria non propriamente impegnativa per il condominio.

Una sentenza del tribunale di Milano, la sentenza n. 1240 del 20.03.2015, ha poi specificato che, se anche l’atto di vendita contiene clausole di diverso tenore (stabilendo, ad esempio, che a sostenere tutti gli oneri condominiali sia l’acquirente, oppure il venditore), queste avranno effetto solo come accordo personale tra le parti, ma non saranno vincolanti per il condominio. Dalla stessa sentenza è chiarito anche che l’amministratore può richiedere all’acquirente le spese ordinarie di manutenzione e conservazione dell’edificio e per l’erogazione di normali servizi comuni, sebbene deliberate dall’assemblea prima della compravendita.

Per le spese condominiali che spettano al proprietario dell’immobile, sia egli risiedente nell’appartamento o meno, è prevista una prescrizione di 5 anni. Questo perché nel rapporto tra proprietario dell’immobile (condomino) e condominio trova applicazione l’art. 2948 c.c..

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