Roma – Arriva dunque la nuova rottamazione cartelle esattoriali che riguarderà esclusivamente i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, riguardanti ad esempio: imposte, tasse, contributi previdenziali, premi inail e sanzioni al C.d.S. Bisogna fare una prima precisazione sul punto: non bisogna prendere in considerazione, ai fini di valutare se un carico sia definibile o meno, la data di notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito (Inps), ma, bensì, la data di trasmissione del carico da parte dei diversi Enti impositori, all’Agente della Riscossione. Ricordiamo che la precedente edizione della rottamazione (art. 3 D.L. 119/2018) riguardava i debiti trasmessi all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2017, quindi, con questa nuova procedura sono definibili, altresì, i carichi relativi agli anni 2018-19- 20-21, sino al giugno 22.
La nuova definizione agevolata darà, quindi, la possibilità di pagare i debiti (ad esempio: tributi, tasse e contributi), senza corrispondere le sanzioni, gli interessi (anche quelli di mora) e, novità rispetto alle precedenti edizioni, senza il pagamento dell’aggio in favore dell’agente della riscossione. Si pagheranno, quindi, le somme riguardanti la sorte capitale, le spese di notifica e le eventuali spese per le procedure esecutive. Per quanto concerne, invece, i carichi relativi alle sanzioni al codice della strada, si pagherà la sorte capitale (in questo caso la “multa”) e le spese di notifica, ma non le maggiorazioni ex art. 27 della Legge 689/81 e gli interessi di mora.
Il modulo relativo alla domanda di definizione agevolata dovrà essere pubblicato sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio. Le domande, comunque, potranno essere trasmesse, in via telematica, sino al 30 aprile 2023.
Non rientrano, come nella precedente edizione, nella nuova definizione agevolata:
- a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Art. 47. Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 643 Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- e) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Quanto agli effetti che derivano dall’inoltro della domanda di definizione agevolata relativa ai carichi definibili, bisogna ricordare, tra gli altri, che:
- vengono sospese le procedure esecutive, tranne nel caso in cui vi sia già stato il primo incanto con esito positivo;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche esattoriali;
- viene rilasciato DURC regolare;
- il contribuente viene considerato adempiente ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 ter e 48 bis del D.P.R. n. 602/73.
Quindi entro il 30 giugno 2023, l’Agenzia delle entate invierà ai contribuenti l’esito della domanda di definizione agevolata dei ruoli, nonché, l’ammontare complessivo da pagare insieme alle singole rate, nel caso venga scelto il pagamento rateale. Il pagamento del dovuto a seguito dell’accoglimento delle domande di definizione agevolata, dovrà avvenire in una unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero, con pagamento rateale con un massimo di 18 rate (luglio-novembre 2023 – febbraio-maggio-luglio-novembre a partire dal 2024).