Roma – I compensi per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire un software, nei casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d’autore, devono essere regolati, ai fini della potestà impositiva, sulla base della norma specifica definita nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. È quanto precisa l’Agenzia con il principio di diritto n. 5 del 20 febbraio 2023 dopo aver esaminato quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale e dai chiarimenti disponibili nel Commentario al modello Ocse.
In particolare, nell’ordinamento interno, le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, e i diritti sui programmi informatici sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941). Tra i prodotti salvaguardati sono compresi “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore”.
Per quanto riguarda la tassazione, il Tuir stabilisce che i compensi ricevuti per l’utilizzazione di tali opere si considerano prodotti nello Stato se corrisposti da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti (articolo 23, comma 2, lettera c)).
Inoltre, sempre sul fronte interno, l’articolo 25 del Dpr n. 600/1973 dispone che gli stessi compensi, se corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.
Le disposizioni nazionali, tuttavia, devono coordinarsi con quelle convenzionali e sono quest’ultime a prevalere se contrastanti.
Particolare attenzione, osserva l’Agenzia, va rivolta alla norma rubricata come “Canoni” contenuta nella maggior parte dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia. Si tratta dell’articolo 12 corrispondente allo stesso articolo del modello Ocse, che tipicamente include nelle royalties, tra gli altri, i compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.
Al riguardo, il Commentario all’articolo 12 del modello Ocse chiarisce che il carattere dei pagamenti riferiti a transazioni relative al trasferimento di software dipende dalla natura dei diritti che il cessionario acquisisce, e precisa che i diritti sui programmi di computer rappresentano una forma di proprietà intellettuale (paragrafo 12.2).
Continuando, il Commentario precisa, inoltre, che i pagamenti effettuati per l’acquisizione di diritti parziali sul diritto d’autore rappresentano un canone per il quale il corrispettivo spetta per la concessione del diritto di usare il programma in casi in cui l’utilizzo del prodotto informatico costituirebbe una violazione del diritto d’autore (paragrafo 13.1).
Il principio di diritto riporta degli esempi. Ricadono in tali ipotesi le licenze per riprodurre e distribuire al pubblico un software che incorpora il programma protetto dal diritto d’autore o per modificare e diffondere in pubblico il programma.
L’Agenzia ricorda, poi, quanto chiarito dalla risoluzione n. 128/2008 e cioè che in tali circostanze, i pagamenti sono effettuati a fronte della concessione in uso del diritto di autore sul programma il cui sfruttamento altrimenti spetterebbe esclusivamente al titolare del diritto di autore .
In conclusione, l’Agenzia, tenuto conto della normativa interna e dei chiarimenti resi nel Commentario al modello Ocse, ritiene che i compensi corrisposti per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire il programma, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d’autore, vengano regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, dalla relativa norma del trattato per evitare le doppie imposizioni.