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Irregolarità formali legge di bilancio 2023, Studio Sarcc di Roma pubblica dettagliata circolare

ROMA – Lo Studio Sarcc di Roma (www.studio-sarcc.it) ha predisposto una interessante circolare informativa nel merito delle irregolarità formali (Legge di Bilancio 2023)

Che cos’è
L’istituto consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti
di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate a irrogare le relative
sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti
sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui
redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
A chi interessa
Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile
adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per
legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Per quali violazioni
Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o
errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie
entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

Le violazioni definibili sono:
 presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero
errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs
471/1997)
 omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter,
Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti
sulla determinazione e sul pagamento del tributo
 omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4,
Dlgs 471/1997)
 irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto
effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
 omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero
loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs
471/1997)
 omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione
dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6,
Dlgs 471/1997)
 erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato
l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11,
comma 1, Dlgs 471/1997)
 violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta
complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
 tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs
241/1997)

 irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
 omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis,
Dlgs 175/2014)
 omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto
a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
 violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle
operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del
tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione
non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
 detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota
e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
 irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode
e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-
bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
 omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un
comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di
opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del
regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2,
comma 1, Dl 16/2012)
 mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni
intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).
Le irregolarità non sanabili
Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o
dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti
impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.), non è possibile avvalersi della
regolarizzazione disciplinata dai commi 166-173 della legge 197/2022 per:
 le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo
definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
 le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale
è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data
antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione
 gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990)
 fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia
 le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW
e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di
comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo
1, Dl 167/1990)
 le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad
agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio,
la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).

Con la risoluzione numero 6 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da indicare nel
modello F24 per procedere con il pagamento.
Il versamento può essere effettuato in due tranche entro il 31 marzo 2023 e 2024 o in un’unica soluzione
entro il 31 marzo 2023.
Per regolarizzare gli errori formali, deve essere indicato l’apposito codice tributo nella sezione “ERARIO”
del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Codice tributo Denominazione
TF44 REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi
da 166 a 173, legge n. 197/2022

Per qualsiasi esigenza rivolgersi allo Studio Sarcc:

Via Fonteiana, 85 00152 Roma
Tel. 06/58332144 – 06/58348789 – 06/5895107 Fax. 06/58157827
E-mail studiosarcc@studiosarcc.it
PEC: studioassociatosarcc@pec.it
www.studio-sarcc.it

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