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Pignoramenti: garante privacy approva accesso banche dati degli esecutati

L’accordo disciplina i rapporti tra le parti per regolare i compiti degli ufficiali giudiziari, tenuti ad acquisire le informazioni necessarie per poter procedere all’esecuzione

Roma – Siglata dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, la convenzione per l’accesso alle banche dati, da parte degli ufficiali giudiziari, finalizzato alla ricerca telematica dei beni da pignorare in seguito alla richiesta di un creditore o da sottoporre a procedura concorsuale su richiesta del curatore.

L’accordo, ottenuta l’approvazione del Garante privacy e valido per 5 anni, regola l’accesso alle informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni riguardano, oltre ai beni, anche i rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro. Il servizio, inoltre, potrà essere utilizzato anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.

Si tratta, in particolare, dell’accesso:

  • alle dichiarazioni dei redditi e certificazione unica
  • agli atti del registro
  • all’Archivio dei rapporti finanziari.

È l’articolo 492-bis del codice di procedura civile a prevedere, al primo comma, che l’ufficiale giudiziario del tribunale del luogo di residenza del debitore, su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, procede alla ricerca telematica dei beni da pignorare, nell’ambito dei propri compiti di ufficio.

Accesso telematico
Quanto alle modalità di accesso, l’interscambio dei dati tra l’Unep (Uffici notifiche, esecuzioni e protesti) e l’Agenzia avviene attraverso un servizio di cooperazione informatica che utilizza il Sistema di interscambio dati (Sid), secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Agenzia nella sezione Servizi Trasversali / Altri servizi / Sistema di Interscambio flussi Dati. È necessario, per ciascun Unep provvedere alla registrazione al Sid e alla nomina di un proprio Responsabile dei flussi massivi che presidi tecnicamente gli scambi con l’Agenzia.
L’ufficiale giudiziario richiede l’accesso per quei soggetti per i quali è stata presentata apposita istanza da parte del creditore, munito del titolo esecutivo e del precetto o di specifica autorizzazione del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato. L’Agenzia, a quel punto, verifica la regolarità della richiesta, inclusa la correttezza formale del file, e invia la risposta con le informazioni o l’eventuale scarto del file con relativa motivazione al sistema informatico del Ministero.

Tracciamento delle attività
Le attività delle parti sono tracciate. In particolare il ministero di Giustizia procede al tracciamento degli accessi al servizio, tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente. Anche l’Agenzia tiene traccia degli accessi al servizio, registrando il responsabile dei flussi massivi che ha originato l’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto, della richiesta e le relative date di invio.
Il ministero, inoltre, provvede a effettuare delle verifiche, anche a campione, sulla legittimità degli accessi e ad informare tempestivamente l’Agenzia. A tal fine individua il responsabile dello scambio che si occupa fra l’altro delle attività di controllo sugli accessi da parte degli ufficiali giudiziari e della gestione di eventuali segnalazioni di anomalie nell’utilizzo della Anagrafe Tributaria.

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