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Auto disabili con Iva al 4%, sufficiente la patente di guida

Non è più necessario presentare il verbale della commissione medica che accerta l’invalidità, l’Agenzia delle entrate toglie ogni dubbio sulle semplificazioni introdotte dalla recente normativa

Per beneficiare dell’aliquota Iva del 4%, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono, nel caso in cui la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, del veicolo agevolabile, disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dall’apposita commissione medica. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 40/E del 7 luglio 2023 nell’ambito di una consulenza giuridica.

Per beneficiare della riduzione d’imposta, specifica inoltre il documento di prassi, il contribuente può produrre anche il “foglio rosa” completo degli adattamenti necessari alla guida del veicolo, oltre all’atto notorio o alla dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione. Il trattamento agevolato decade se l’interessato, entro un anno dall’acquisto dell’auto, non consegue la patente di guida delle categorie A, B o C speciali.

Le precisazioni sono sollecitate da un’associazione che svolge attività a sostegno e nell’interesse generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. I dubbi nascono con riguardo alle novità normative introdotte per semplificare l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità e al comportamento adottato in merito dagli operatori commerciali.
In particolare, sotto i riflettori, l’articolo 1-bis del Dl n. 121/2021 che consente di beneficiare dell’Iva al 4% presentando una copia “semplice” della patente di guida posseduta a patto che essa contenga l’indicazione degli adattamenti da apportare al veicolo prescritti dalla commissione medica.
Un altro punto da chiarire, per l’associazione, riguarda la possibilità di accedere allo sconto Iva anche da parte degli invalidi in possesso del “foglio rosa” a patto che ottengano la patente speciale entro un anno dall’acquisto della vettura, opportunità prevista dall’articolo 27 della legge n. 104/1992.

Come di consueto, l’Agenzia delle entrate delinea, innanzitutto, la cornice normativa che definisce il perimetro applicativo dell’agevolazione oggetto del documento di prassi. In questo caso il punto di partenza è l’articolo 1 della legge n. 97/1986, che ha introdotto una aliquota Iva ridotta per le cessioni e le importazioni di veicoli con determinati requisiti di cilindrata “adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie”. Più tardi è intervenuto l’articolo 8 della legge n. 449/1997 a definire ulteriormente i requisiti per accedere al beneficio. A dettare le modalità applicative è stato, invece, il decreto Mef del 16 maggio 1986.

Tuttavia, come anticipato, rispetto alle disposizioni originarie, le regole di accesso all’Iva ridotta al 4% sono state semplificate e la risoluzione n. 40 di oggi ne ripercorre nel dettaglio le diverse tappe.

Da ultimo, l’articolo 1-bis del Dl n. 121/2021, ha previsto, in estrema sintesi, che per usufruire dell’imposta ridotta è sufficiente che la patente riporti gli adattamenti prescritti dalla commissione medica in base alle esigenze della persona disabile. La semplificazione ha comportato anche la modifica del decreto Mef applicativo su richiamato, che ha tagliato la documentazione precedentemente richiesta restringendola alla semplice patente completa delle indicazioni previste dalla nuova disposizione.

In definitiva l’Agenzia, sulla base della normativa sopra riportata e delle disposizioni del codice della strada ritiene che per usufruire dell’Iva al 4% le persone con disabilità titolari di patente di guida con obbligo di adattamenti, devono presentare esclusivamente:

  • una copia “semplice” della patente posseduta, contenente l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali
  • atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata.

Per beneficiare dell’agevolazione è inoltre sufficiente produrre il “foglio rosa” con l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio precedente l’interessato non ha usufruito della stessa agevolazione. Il beneficio decade, avverte l’Agenzia, se la persona non acquisisce la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo.

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