Roma – L’articolo 9 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, ha esteso anche per l’anno di imposta 2022, le disposizioni previste dall’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 ed ha quindi concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.
La domanda di riconoscimento del suddetto contributo deve essere effettuata in modalità on line in specifica piattaforma che verrà attivata dal Dipartimento per lo sport il giorno 1° agosto 2023; non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diversa da quella prevista e al di fuori dei termini stabiliti (ovvero dal 1-8-2023 al 29-09-2023).
Il termine di presentazione delle domande è fissato al 29 settembre 2023.
Con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito d’imposta di cui trattasi per il primo trimestre 2023, si precisa che la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella prevista in questa sede per il 2022.