Crisi d’impresa: i nuovi limiti al rimedio dell’omologa forzosa
Analisi della disciplina transitoria volta a tutelare i creditori pubblici attraverso nuovi e più stringenti paletti al cram down negli accordi di ristrutturazione dei debiti
La disciplina della transazione dei crediti fiscali e contributivi contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII – Dlgs n. 14/2019) prevede che il debitore possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (Inps e Inail).
È possibile che tale proposta non trovi l’adesione dei creditori pubblici, in tale ipotesi, è lo stesso Codice a prevedere, all’articolo 63, il rimedio dell’omologa forzosa (cram down) che consente al tribunale, verificata la sussistenza di determinate condizioni, di procedere all’omologa della proposta presentata dal debitore, anche in assenza della predetta adesione.
Il verificarsi nella pratica di omologhe forzose di accordi di ristrutturazione particolarmente penalizzanti per i grandi creditori istituzionali (con il riconoscimento a favore di quest’ultimi di percentuali di soddisfacimento irrisorie) ha portato il legislatore a intervenire sul fenomeno per ricondurlo a “valori” accettabili.
Con un emendamento al Dl n. 69/2023 è stato così introdotto l’articolo 1-bis, il quale al primo comma stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del correttivo dell’articolo 63 del CCII, non trovi applicazione quanto disposto dal comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis del citato articolo 63.
La novella legislativa, che comunque non interviene sulla disciplina della transazione fiscale proposta nel concordato preventivo, la quale rimane invariata, ha dunque fissato le condizioni che devono ricorrere congiuntamente, affinché il tribunale possa procedere all’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La disposizione, nel dettaglio, prevede che:
- l’adesione del creditore pubblico sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali richieste dagli articoli 57, comma 1 (60% dei crediti per gli accordi di ristrutturazione “ordinari”), e 60, comma 1, (30% dei crediti per gli accordi di ristrutturazione agevolati) del CCII
- la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisca oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa.
In aggiunta a tali requisiti, vengono tuttavia fissate ulteriori condizioni, in grado di ridurre significativamente i casi di accordi potenzialmente omologabili in via forzosa, nonché di influenzare il contenuto delle future proposte presentate:
- gli accordi non devono avere natura liquidatoria. La possibilità del cram down, pertanto, è prevista solo qualora il piano di risanamento preveda la continuità aziendale. Evidente in ciò il favor verso la conservazione dell’impresa, bene da tutelare nell’interesse non solo dei creditori, ma anche del debitore, dei lavoratori e del sistema economico nel suo complesso.
- il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione deve essere pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti
- il soddisfacimento dei crediti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie deve essere pari almeno al 30% dell’ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi.
Oltre a prevedere che vi siano altri creditori aderenti e che gli stessi siano rappresentativi di un credito significativo (pari ad almeno il 25% del totale dei crediti), viene stabilita, pertanto, una soglia minima (in percentuale rispetto all’importo del credito), al di sotto della quale l’offerta del debitore viene ritenuta troppo esigua e tale da escludere la possibilità di omologa forzosa da parte del tribunale.
È stata, inoltre, disciplinata anche l’eventualità in cui in cui l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti sia inferiore a un quarto dell’importo complessivo dei crediti. In tal caso, è previsto che possa farsi luogo al cram down, fermo restando il rispetto delle altre condizioni, solo se il soddisfacimento dei crediti dei creditori pubblici non sia inferiore al 40% dell’ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi. In tale eventualità, è stata posta altresì l’ulteriore condizione che la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di 10 anni.
In sostanza, i commi 2 e 3 dell’articolo 1-bis individuano due differenti soglie che segnano i limiti di soddisfazione dei crediti dell’Amministrazione finanziaria e previdenziale nelle transazioni fiscali che si inseriscono in un accordo di ristrutturazione.
Vengono poi dettate ulteriori disposizioni che, seppur non riferite ai presupposti del cram down, ma piuttosto al procedimento di omologazione, presentano comunque importanti risvolti pratici (commi 4 e 5).
In primo luogo, a favore della parte pubblica, viene fissato, in capo al debitore che proceda al deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione con annessa transazione fiscale, l’obbligo di avvisare i creditori istituzionali dell’avvenuta iscrizione della domanda nel registro delle imprese.
La comunicazione va fatta tramite posta elettronica certificata all’Amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante. Dalla ricezione dell’avviso decorre, per gli uffici, il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 48, comma 4, del CCII, per proporre opposizione alla richiesta di omologa.
Infine, viene stabilito che l’eventuale adesione alla proposta di transazione debba intervenire entro 90 giorni decorrenti dal deposito della stessa (comma 5) e, all’ultimo comma, che la disciplina transitoria introdotta si applichi retroattivamente anche alle proposte di transazione fiscale depositate in data successiva all’entrata in vigore del decreto (avvenuta il 13 giugno 2023).