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Definizione liti tributarie, adesione entro il 2 ottobre

Stesso termine per versare l’intera somma e mettere fine al contenzioso con il Fisco o versare la prima rata nel caso in cui si sia scelto di optare per il pagamento dilazionato

ROMA – Lunedì 2 ottobre è l’ultimo giorno utile per presentare online, all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, le domande di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio (articolo 1, comma da 186 a 202, legge n. 197/2022). Stessa scadenza per effettuare, tramite il modello F24, senza possibilità di compensazione, il versamento che perfeziona la procedura. I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con la risoluzione n. 6/2023.

Sono considerate “pendenti”, ricordiamo, le cause il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Per ogni atto impugnato va presentata una autonoma domanda di definizione agevolata. Le istanze sono esenti dall’imposta di bollo.

Il modello di adesione e i termini di pagamento sono stati “ridefiniti” con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 5 luglio sulla scia delle modifiche introdotte dal decreto “Bollette” (articolo 20 del Dl n. 34/2023). Il decreto ha infatti fatto slittare dal 30 giugno al 30 settembre 2023 la dead line per l’invio delle adesioni, ha introdotto, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme in cinquantuno rate mensili a decorrere da gennaio 2024 e, infine, ha modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate fissando le scadenze al 30 settembre, 31 ottobre e 20 dicembre 2023.

La somma può essere spalmata in più quote soltanto se superiore a mille euro. In particolare, la dilazione è ammessa fino a un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3. In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 quote, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate).
Più nel dettaglio, nel primo caso, le 17 rate residue andranno versate entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno, nel secondo caso, le 51 rimaste andranno pagate l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024, fatta eccezione per dicembre, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a partire dal giorno di pagamento della prima rata.

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