Destinatario introvabile: legittimo il ricorso al “rito degli irreperibili”
Se il messo non trova il contribuente, può effettuare la notifica dell’atto tramite affissione comunale, previo accertamento però che non si tratta di un mero cambio di indirizzo
Nei casi in cui, in sede di effettuazione della notifica di un atto tributario, l’agente notificatore non reperisca il contribuente presso il domicilio fiscale, ed all’esito di specifiche ricerche accerti che nel Comune, già sede di detto domicilio, l’interessato non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto, è legittimo procedere alla notificazione attivando il rito “degli irreperibili”, mediante deposito dell’atto presso la casa comunale e affissione dell’avviso di tale deposito nell’albo del Comune medesimo.
In altre parole per attivare tale procedura l’irreperibilità deve essere assoluta.
Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 26489 dello scorso 13 settembre.
La vicenda processuale
Un contribuente impugnava vittoriosamente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce un avviso di intimazione e la presupposta cartella di pagamento.
Il verdetto, che aveva concluso per l’irritualità della notificazione della cartella, eseguita tramite messo notificatore, veniva ribaltato dal giudice di seconde cure della Puglia.
Questi, con sentenza n. 561/2020, accoglieva l’appello dell’agente della riscossione evidenziando, per quanto d’interesse, che il messo, in ragione dell’irreperibilità assoluta del destinatario, aveva correttamente proceduto alla notifica dell’atto riscossivo attivando il “rito degli irreperibili” di cui all’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr n. 600/1973.
Ricorrendo in sede di legittimità, l’interessato confermava le censure riguardanti la notificazione della cartella, ribadendo che nella fattispecie non si configurava una situazione di irreperibilità assoluta, essendo egli abitante nel luogo in cui il messo aveva tentato la notifica, bensì piuttosto di semplice irreperibilità “relativa”, ragion per cui, a suo dire, ne derivava l’illegittimità del procedimento notificatorio adottato.
La pronuncia della Corte
La Suprema corte ha respinto il gravame osservando che, per consolidata ermeneutica, la notificazione degli atti tributari nei confronti di soggetti “irreperibili” va eseguita ex articolo 140 cpc solo ove siano conosciuti la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea assenza, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto; mentre va effettuata ai sensi del citato articolo 60, primo comma, lettera e), quando il notificatore non reperisca il contribuente “perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale”.
La questione, spiegano i giudici di legittimità, è di particolare rilievo perché mentre per l’ipotesi di irreperibilità “relativa”, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell’atto nella casa comunale, con l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e con l’invio a quest’ultimo di una raccomandata con avviso di ricevimento che informa dell’avvenuto deposito dell’atto presso il Comune; in caso di irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica “si richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione”.
Al fine di poter attivare questo secondo iter notificatorio, spiega l’odierna pronuncia, l’agente notificatore deve effettuare le opportune ricerche volte a verificare che nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, che manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto; inoltre, si legge ancora nell’arresto in commento, sebbene nessuna norma prescriva quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, deve emergere “chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”.
Nella specie, rilevano i giudici di piazza Cavour, il messo notificatore, recatosi nel luogo coincidente con la residenza anagrafica del contribuente, in primis aveva accertato “che sui luoghi vi era solo un ristorante abbandonato, ma nessun edificio corrispondente all’abitazione del ricorrente”; quindi, aveva provveduto ad assicurarsi, attraverso l’esame dei registri anagrafici, che l’interessato non aveva mutato domicilio presso lo stesso Comune.
Queste circostanze, di cui l’ufficiale notificatore aveva dato conto nella relata di notifica, rendono corretto l’utilizzo del rito c.d. degli irreperibili, perché, conclude la Cassazione, “non è dato comprendere quale altra indagine avrebbe potuto fare il messo notificatore, non risultando altro domicilio del contribuente diverso da quello esaminato, non essendo state rinvenute sui luoghi persone alle quali chiedere informazioni o alcuna abitazione, così potendo legittimamente ipotizzarsi una irreperibilità assoluta dello stesso”.
Osservazioni
La disciplina della notificazione degli atti tributari, pur mutuata da quella del codice di rito civile, prevede alcune regole particolari, espressamente dettate per la materia fiscale.
La norma generale di riferimento, vale a dire l’articolo 60 del Dpr n. 600/1973, stabilisce infatti che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente “è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche…”.
Per quanto d’interesse in questa sede, tra le regole peculiari della materia tributaria vi è quella (primo comma, lettera e) del riferito articolo 60) secondo cui, “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 cpc, “in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
La riportata previsione è finalizzata a regolamentare la modalità di notificazione da utilizzare nei casi in cui l’agente notificatore non reperisca il contribuente che, all’esito delle apposite ricerche svolte, risulti trasferito in luogo sconosciuto.
In questa ipotesi, ove «il domicilio fiscale risulta oggettivamente inidoneo, per effetto della mancanza, nel Comune in cui deve essere eseguita la notificazione, dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del contribuente» (Cassazione n. 15482/2022), ricorre una situazione di irreperibilità “assoluta”.
Diversamente, in caso di irreperibilità soltanto “relativa”, la residenza e l’indirizzo del destinatario sono noti e rinvenuti di fatto, ma non è possibile eseguire la consegna per mere difficoltà di tipo accidentale e transitorio, vale a dire perché il destinatario dell’atto ed ogni altro possibile consegnatario non è reperito nel luogo in cui la notifica deve essere eseguita, per essere ivi momentaneamente assente.
La legge tributaria differenzia nettamente le due fattispecie stabilendo che, nel caso di irreperibilità relativa, si procede applicando l’articolo 140 cpc (l’agente notificatore procede al deposito della copia dell’atto da notificare “nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi”; all’affissione di un avviso di tale deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; a notiziare quest’ultimo dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).
In ipotesi di irreperibilità assoluta, invece, si applica invece il particolare rito, di cui al già citato articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr n. 600/1973, il cui utilizzo soggiace a rigorose condizioni.
La Suprema corte ha infatti chiarito che l’agente notificatore è tenuto ad effettuare ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune di domicilio fiscale (Cassazione n. 23183/2023) e che, pertanto, l’assenza di questi presso il recapito anagrafico non dipenda da un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune (Cassazione n. 20577/2023, 10346/2023, 8032/2023)
In considerazione della specificità dello schema notificatorio in parola, che si configura quale extrema ratio, la Cassazione ha anche sottolineato che, ai fini della relativa validità, seppure “il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata” è comunque indispensabile che “dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento” (Cassazione n. 21658/2023). Vedi anche Cassazione n. 20577/2023, la quale rimarca la necessità che “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”.