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L’Aifa verso la riforma e riorganizzazione

Roma – La Conferenza delle Regioni il 15 novembre ha approvato la seguente posizione, che  poi è stata accolta in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla riforma gestionale dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Si tratta quindi delle norme interessano la governance e pertanto il funzionamento dell’ente e il ruolo delle Regioni.

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELLA SALUTE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI MODIFICA AL DECRETO INTERMINISTERIALE 20 SETTEMBRE 2004, N. 245, RECANTE NORME SULL’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)
Intese, ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:
– tenuto conto che AIFA governa la spesa farmaceutica e garantisce efficacia, sicurezza e appropriatezza dei medicinali e l’accesso sul territorio nazionale. AIFA gestisce i processi autorizzativi per le sperimentazioni cliniche, la produzione di medicinali e sostanze attive, le attività ispettive e di farmacovigilanza, definisce il regime di rimborsabilità e di fornitura di tutti i medicinali autorizzati, negozia il prezzo di quelli a carico del SSN, a seguito di contrattazione con le aziende farmaceutiche. L’Agenzia svolge una funzione importante che determina delle ricadute dirette sulla programmazione sanitaria, sotto l’indirizzo e vigilanza del Ministero della Salute ed in raccordo con le Regioni;
– ritenuto indispensabile salvaguardare il raccordo con le Regioni che, pertanto, devono essere adeguatamente coinvolte e rappresentate nella nuova organizzazione dell’Agenzia;
esprime l’intesa condizionata all’accoglimento delle seguenti richieste di modifica:
• all’articolo 4 prevedere che il Presidente sia nominato con decreto del Ministro della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
• all’articolo 9 prevedere che l’incarico di Direttore Amministrativo sia conferito con decreto del Ministro della Salute sentita la Conferenza Stato – Regioni ed all’articolo 10 prevedere che l’incarico di Direttore Tecnico Scientifico sia conferito con decreto del Ministro della Salute sentita la Conferenza Stato – Regioni;
• all’articolo 15 prevedere che la Commissione scientifica ed economica del farmaco sia nominata con decreto del Ministro della Salute e sia composta da 10 membri, di cui tre membri designati dalla Conferenza Stato – Regioni.
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