Roma – Al fine di consentire la prescrizione per principio attivo disposta dall’articolo 15, comma 11-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, l’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili per tutti gli Operatori sanitari, le tabelle contenenti l’elenco dei farmaci di fascia A e H, dispensati dal Servizio sanitario Nazionale, ordinati rispettivamente per principio attivo e per nome commerciale.
Tali tabelle costituiscono uno strumento tecnico e includono sia medicinali presenti nella Lista di trasparenza AIFA sia i medicinali coperti da tutela brevettuale, sia i medicinali di cui è scaduta la tutela brevettuale ma per i quali non è prevista la sostituibilità.
A differenza delle liste di trasparenza AIFA, le tabelle contenenti l’indicazione del raggruppamento per principio attivo non fissano prezzi massimi di rimborso.
Si ricorda che il dettato dell’art. 15, comma 11-bis, della Legge 7 agosto 2012 n. 135, come novellato dall’art.13 bis, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221, prevede:
“11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnato dalla denominazione di quest’ultimo. L’indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L’indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.
11-ter. Nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall’Agenzia Italiana del Farmaco.”
Le tabelle di fascia A e H includono ogni confezione di specialità medicinali che al 15/06/2023 risulta commercializzata.
Nella tabella di prescrizione per principio attivo di classe H, si segnala che, al fine di garantire il mantenimento dei dati storici sui gruppi di equivalenza, il codice di equivalenza del gruppo AMIODARONE 150MG 3ML 5 UNITA’ USO PARENTERALE è stato modificato da “ADT” a “44°”. I medicinali AMIODAR (AIC 022033029) e CORDARONE (AIC 025035027) facenti parte del gruppo, erano classificati dal 2000 al 2005 in classe A e figuravano dal 2001 al 2005 inclusi in lista di trasparenza AIFA con codice di equivalenza “44A”; gli stessi AIC sono stati riclassificati in classe H rispettivamente con Det. Aifa 9/3/2005 (GU 68 del 23/3/2005) e con Det. Aifa 31/3/2005 (GU 86 del 14/4/2005).
Si invitano i medici e i farmacisti ad attenersi agli adempimenti riportati nella Linea guida: Progetto Tessera Sanitaria, ricetta farmaceutica – aggiornamento alla luce dell’art. 15, comma 11-bis dl 95/2012 e successive modificazioni, riguardante la prescrizione per principio attivo, in allegato.
I prezzi dei medicinali sono espressi al netto della riduzione temporanea di legge disposta con Determinazione AIFA 3 luglio 2006 e dell’ulteriore riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006 (laddove non sia stata sospesa ad esito di successivo provvedimento di pay-back del 5%), e della riduzione ai sensi dell’art.11, comma 9, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge del 30 luglio 2010, n.122.