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Rottamazione-quater cartelle: in scadenza la seconda rata di dicembre 2023

Roma – C’è tempo fino a martedì 5 dicembre per saldare la seconda rata della rottamazione-quater delle cartelle. I contribuenti hanno, quindi, ancora alcuni giorni a disposizione per provvedere al pagamento. La scadenza del 30 novembre scorso prevede, infatti, per legge cinque giorni di flessibilità aggiuntivi.

Nel caso non si effettuasse il pagamento, o lo si facesse oltre il termine ultimo, o ancora l’ammontare fosse inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. Agenzia entrate-Riscossione ricorda che per il versamento deve essere utilizzato il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute che riporta la data del 30 novembre 2023.

Dl alluvione: in partenza le comunicazioni delle somme dovute
La prossima settimana partirà l’invio delle comunicazioni delle somme dovute destinate ai soggetti che hanno aderito alla rottamazione-quater e che risiedono nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al Dl n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 100/2023). Per tali contribuenti, infatti, i termini della definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi. La comunicazione fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, l’importo da pagare, le scadenze e i moduli di pagamento delle rate in base alla scelta effettuata in fase di adesione. L’invio delle comunicazioni, come disposto dalla legge, sarà completato entro il mese di dicembre. In questo caso la scadenza della prima (o unica) rata è fissata al 31 gennaio 2024.

Cosa prevede la definizione agevolata
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Per i contribuenti che hanno optato per un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un massimo di 18 rate, quella di novembre è l’ultima rata prevista nel 2023.

A partire dal 2024 saranno quattro gli appuntamenti per il versamento delle rate, che andranno saldate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano di definizione agevolata.

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