Mancata emissione di scontrini, ravvedimento entro il 15 dicembre
La disposizione agevolativa può essere applicata alle violazioni già constatate fino al 31 ottobre 2023 a patto che la regolarizzazione avvenga nel tempo definito dalla norma
Roma – Gli operatori Iva che hanno omesso di certificare uno o più corrispettivi incassati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 possono regolarizzare le violazioni commesse, anche se già constatate dall’Amministrazione con un processo verbale, usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997). Per beneficiare dell’opportunità, devono attivarsi entro il prossimo venerdì, 15 dicembre 2023.
Con la pubblicazione del decreto “Energia” nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 settembre, infatti, è diventata operativa la norma che ha previsto questa possibilità (articolo 4, Dl n. 131/2023), rimasta invariata anche con la conversione del decreto, avvenuta con la legge n. 169/2023.
La regolarizzazione riguarda una o più violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi previste dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs n. 471/1997.
In particolare, la disposizione agevolativa può essere applicata alle irregolarità già constatate fino al 31 ottobre 2023, a condizione che il ravvedimento sia effettuato entro il prossimo 15 dicembre. Restano fuori, invece, quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento.
Va ricordato, infine, che le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo per l’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.