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Irpef, le nuove regole per il 2024

Roma – In vigore dall’ultimo giorno del 2023, il decreto legislativo n. 216/2023 dispone l’attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef ed altre misure in tema di imposte sui redditi. Tra le novità più rilevanti disciplinate dalla normativa di nuovo conio, vi sono la previsione di tre scaglioni di imposta, la diminuzione delle detrazioni per oneri per i contribuenti titolari di un reddito oltre 50mila euro e la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Articolo 1 – Revisione della disciplina dell’Irpef
Il decreto prevede, per l’anno 2024, nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, per il calcolo dell’imposta lorda, in sostituzione di quelli in essere e precisamente:
a) fino a 28mila euro, 23%
b) oltre 28mila euro e fino a 50mila euro, 35%
c) oltre 50mila euro, 43%.

Sempre per il 2024, inoltre, la detrazione per lavoro dipendente è innalzata da 1.880 euro (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) a 1.955 euro.

Il decreto dispone, inoltre, che una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di quelli assimilati al lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro, rapportata al periodo di lavoro nell’anno.

Infine, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni precedenti.

Articolo 2 – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
Il decreto dispone che, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) superiore a 50mila euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, per il 2024, in relazione ad una serie di oneri, è diminuito di un importo pari a 260 euro.
Si tratta degli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% cento dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie, delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Articolo 3 – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’Irpef alla nuova disciplina dell’Irpef
Il Dlgs prevede, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di tale imposta, che il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024. Entro lo stesso termine, le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti ante riforma. Nell’ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l’addizionale regionale all’Irpef si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti in precedenza.
Uguali tempistiche e modalità vengono fissate per i comuni e per l’addizionale comunale all’Irpef.
Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene specificato che detti enti, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’Irpef.

Articolo 4 – Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Il decreto prevede che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti nonché delle agevolazioni a favore degli operatori economici, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale (che va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona).
L’agevolazione, prosegue il decreto, spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni mentre non spetta alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
La norma precisa che il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
Nessun costo – specifica il decreto – è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Inoltre, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile all’incremento occupazionale riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, previsti nell’Allegato 1 al decreto.
Infine, la norma chiarisce che, nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni precedenti, mentre, nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le suddette disposizioni.

Articolo 5 – Abrogazioni
Il decreto, infine, abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la norma che prevedeva l’Aiuto alla crescita economica, ossia la possibilità per le società e i soggetti passivi Ires di dedurre, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto, l’importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

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