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Legge di bilancio 2024, il contributo per il caro energia

Riproposto per i mesi di gennaio febbraio e marzo 2024, l’aiuto aggiuntivo questa volta soggiace a regole più stringenti in tema di valori di reddito di riferimento ai fini Isee

Roma – La manovra 2024, all’interno delle misure stabilite per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, ha previsto, all’articolo 1, comma 14, lo stanziamento di circa 200 milioni di euro per il riconoscimento, di un contributo straordinario aggiuntivo da destinare, nel I trimestre 2024, in quota fissa e in base alle zone climatiche, ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.

Detto contributo è riconosciuto con le stesse modalità già previste per l’attribuzione di analoga agevolazione, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, dall’articolo 3 del decreto legge n. 34/2023 (decreto “Bollette”), così come modificato dall’articolo 1, comma 8 del decreto legge n. 131/2023.

Il contributo di fine 2023, che operava in luogo del contributo straordinario per il IV trimestre 2023 previsto dal testo originario dell’articolo 3 del Dl n. 34/2023 per gli utenti del gas (bonus sociale del gas) veniva erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso avesse superato la soglia di 45 euro/MWh.

In particolare, il contributo straordinario, per il IV trimestre 2023, riconosciuto dall’articolo 1, comma 8 del Dl n. 131/2023, è stato introdotto per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare, secondo le tipologie già previste per i bonus sociali, ossia quei bonus che, in base all’articolo 57-bis, comma 5, del decreto legge n. 124/2019, dall’anno 2021, sono riconosciuti automaticamente ai cittadini e nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che sia necessario presentare domanda: basta, infatti, presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), presso Comuni, Caf, online sul sito dell’Inps), ottenere il nuovo Isee 2024, e, infine, attendere, da parte dell’Inps, l’invio delle relative informazioni al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico spa, che trasmette i dati ai fornitori, tra l’altro, di energia elettrica che, conseguentemente applicano lo sconto in bolletta.
I valori di reddito di riferimento ai fini Isee e di figli a carico per la nuova agevolazione sono i seguenti:

  • fino a 9.530 euro, per famiglie con al massimo 3 figli
  • fino a 20mila euro, per nuclei famigliari con almeno 4 figli.

Nel 2023, invece, il bonus era destinato ai nuclei con Isee fino a 15mila euro (30mila euro per le famiglie con più di tre figli a carico).

La fissazione della misura del contributo, inoltre, è stata demandata dall’articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2023, all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) che ripartisce nei tre mesi (che in quel caso erano ottobre, novembre e dicembre, e in questo caso sono gennaio, febbraio e marzo) in base ai consumi attesi e al valore dell’Isee di ogni nucleo familiare, l’onere complessivo della stessa agevolazione.
La compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta in misura tale da produrre una riduzione della spesa dell’utente medio indicativamente del 20 per cento.

Questa misura agevolativa, al pari del bonus sociale elettrico e dell’analogo bonus sociale del gas, rientra tra le misure previste per ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico.

Dette misure sono state gradualmente introdotte dalla legislazione nel corso degli scorsi anni e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell’Arera

In particolare, con il manifestarsi dell’aumento dei prezzi energetici, i bonus sono stati oggetto di interventi legislativi di rafforzamento, di diversa intensità, che si sono tradotti in sostanza nel riconoscimento di una componente di compensazione integrativa (Cci) rispetto alla componente di compensazione già riconosciuta ai soggetti in via ordinaria, nonché in una estensione della platea dei beneficiari.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 375, della legge n. 266/2005 (la finanziaria 2006), è stato emanato un decreto dell’allora ministro delle Attività produttive, adottato d’intesa con i ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche sociali, per la definizione dei criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate per l’energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati.

Successivamente, l’articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 185/20028, ha riconosciuto il diritto alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica anche a tutti i clienti domestici (indipendentemente dalla situazione economica svantaggiata) presso i quali fossero presenti persone in condizioni di salute gravi, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

Sempre lo stesso comma 9 ha disposto che ai clienti economicamente svantaggiati, aventi diritto alle forniture elettriche agevolate, spetti anche una compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
L’accesso alle agevolazioni tariffarie, per elettricità e gas, per i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica è stabilito in base all’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Mentre, la fruizione della tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, prescinde dal reddito e vi accedono tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita (le apparecchiature sono indicate nel Dm 13 gennaio 2011).

Infine, con l’introduzione dell’articolo 1 del predetto Dl n. 131/2023, è stato disposto:

  • al comma 1, la cessazione delle compensazioni complementari integrative (Cci) dal IV trimestre 2023
  • al successivo comma 8, un contributo straordinario per il medesimo trimestre 2023, per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il bonus sociale, in luogo del contributo straordinario precedentemente previsto all’articolo 3 del Dl n. 34/2023, il quale era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh.
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