Roma – Accolta, dai giudici di legittimità, la tesi della Ctr che aveva valutato positivamente la rituale notifica di alcune cartelle esattoriali impugnate sebbene, essendo irreperibile il destinatario, la notifica dovesse essere eseguita mediante affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione; adempimento, invece, ritenuto del tutto omesso nel caso in esame. È la sintesi della sentenza della Cassazione n. 31636/2023.
Nel dettaglio tre contribuenti, in qualità di eredi di un defunto, hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Ctr del Lazio aveva respinto l’appello avverso la pronuncia della Ctp di Latina, in parziale accoglimento del ricorso originariamente proposto dal de cuisus avverso intimazioni di pagamento e sottese cartelle esattoriali, notificate dall’allora Equitalia Sud.
In estrema sintesi, gli odierni ricorrenti lamentano che i giudici di secondo grado abbiano erroneamente valutato positivamente la rituale notifica delle cartelle impugnate sebbene, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica dovesse essere eseguita mediante affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione; adempimento, invece, ritenuto del tutto omesso nel caso in esame.
La Cassazione, con l’ordinanza in commento n. 31636 depositata lo scorso 14 novembre, esaminati congiuntamente i motivi di doglianza, ha rigettato il ricorso di parte.
In linea generale, è stato ribadito che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato (Cassazione sezioni unite n. 5791/2008, Cassazione n. 1144/2018).
Nel caso di specie, la Ctr ha ritenuto la ritualità delle cartelle impugnate, evidenziando che una di esse era stata notificata personalmente alla contribuente, e che le rimanenti erano state notificate «(anche) … previa affissione, come si evince(va)… dalla documentazione acquisita, che solo con querela di falso la contribuente avrebbe potuto eventualmente contestare», e successivo invio di raccomandata informativa.
Al riguardo, come già affermato dalla stessa Cassazione (sentenza n. 3378/2020) in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario, che ne consente il compimento ai sensi dell’articolo 60, lettera e), del Dpr n. 600/1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (Cassazione n. 19958/2018), e in quest’ottica, la notificazione di cui all’articolo 60 comma primo, lettera e) del Dpr n. 600/1973 è ritualmente eseguita solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvengano l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente.
Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (Cassazione n. 11152/1996 e n. 5100/1997) e ciò in applicazione del principio generale secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cassazione n. 19387/2017).
Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso, come quello in esame, di irreperibilità relativa del destinatario (circostanza incontestata), il procedimento da seguire, dunque, è quello disciplinato dall’articolo 140 cpc con i relativi adempimenti (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento).
La Cassazione, dunque, ha enunciato il principio, riferibile alla fattispecie di causa, secondo cui il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo e ha deliberatamente scelto di omettere il ritiro del plico presso l’ufficio postale, determinando la compiuta giacenza (Cassazione n. 31724/2019 e n. 265/2019).
Nel caso in esame, quindi, non solo la Ctr nella sentenza impugnata, ma anche gli stessi ricorrenti affermano che è stata «recapitata la raccomandata “per compiuta giacenza”, pur non essendo stata poi «materialmente ricevuta».
Ebbene, nella fattispecie de qua non può che operare, quindi, la presunzione di conoscenza, di cui all’articolo 1335 codice civile, superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (Cassazione n. 15315/2014), circostanza in alcun modo dedotta dai ricorrenti.
La decisione della Ctr è in ogni caso esente da censure atteso che il procedimento notificatorio deve ritenersi essersi perfezionato considerando che la notificazione, eseguita ai sensi dell’articolo 140 codice procedura civile, è valida quando, nonostante l’omessa affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, l’interessato abbia ricevuto la successiva raccomandata informativa di detto deposito o abbia deciso di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza.